Con la risposta n. 501 del 12 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ambito della separazione facoltativa delle attività, ai fini della nozione di “più attività nell'ambito della stessa impresa”, il riferimento alla classificazione ATECO, rispondente essenzialmente a finalità statistiche e di controllo, pur costituendo un criterio utile e adottabile in via principale, non può considerarsi necessariamente esaustivo. Per ritenere sussistenti attività effettivamente distinte e obiettivamente autonome, svolte nell'ambito della stessa impresa, è necessaria l'uniformità negli elementi essenziali delle attività, unitamente alla sussistenza di criteri oggettivi volti a distinguere gli acquisti afferenti alle diverse attività (cfr Circ. AE 31 ottobre 2018 n. 19/E).
Si ricorda che i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio (art. 36 c. 3 DPR 633/72). La separazione facoltativa presuppone che le attività in questione siano oggettivamente scindibili e come tali suscettibili di formare oggetto di autonome attività d'impresa.
Nel caso di specie, nel rispetto degli elementi di uniformità e omogeneità delle loro caratteristiche essenziali, è pertanto possibile esercitare l'opzione di cui all'art. 36 c. 3 per separare l'attività di gestione di contact center da svolgere nei confronti di soggetti estranei al perimetro del Gruppo IVA dall'attività di centrale telefonica per la gestione dei sinistri del ramo assistenza e di contact center a supporto dell'attività assicurativa svolta a favore di compagnie di assicurazione, partecipanti al Gruppo IVA. Pur essendoci un'identità nell'attività di contact center, è possibile rilevare che il flusso delle operazioni attive è distinguibile a seconda delle caratteristiche soggettive dei destinatari dell'attività, da cui consegue un differente regime fiscale delle operazioni, elemento quest'ultimo valorizzato dalla Circ. AE 31 ottobre 2018 n. 19/E proprio al fine di consentire la separazione delle attività.
Fonte: Risp. AE 12 ottobre 2022 n. 501