mercoledì 12/10/2022 • 06:00
Al via l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari dei crediti d'imposta istituiti a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari dei crediti d'imposta introdotti al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. Si tratta, in particolare, dei bonus istituiti, rispettivamente: dal Decreto Aiuti, in relazione all'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca con riferimento al secondo trimestre 2022 (art. 3-bis DL 50/2022); dal Decreto Aiuti bis, a favore delle imprese energivore, delle imprese a forte consumo gas naturale, delle imprese non energivore, delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (art. 6 DL 115/2022) e per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 7 DL 115/2022) in relazione al terzo trimestre 2022. I nuovi codici tributo In caso di cessione di detti crediti, i cessionari potranno procedere alla compensazione dei medesimi utilizzando nel modello F24 i seguenti nuovi codici tributo: CODICE TRIBUTO DENOMINAZIONE 7727 CESSIONE CREDITO - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 7728 CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 7729 CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 7730 CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 7731 CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 7732 CESSIONE CREDITO - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 Come utilizzare i nuovi codici In sede di compilazione del Mod. F24: i nuovi codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. Si ricorda che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all'Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione. Fonte: Ris. AE 11 ottobre 2022 n. 59/E
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