L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari dei crediti d'imposta introdotti al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
Si tratta, in particolare, dei bonus istituiti, rispettivamente:
dal Decreto Aiuti, in relazione all'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca con riferimento al secondo trimestre 2022 (art. 3-bis DL 50/2022);
dal Decreto Aiuti bis, a favore delle imprese energivore, delle imprese a forte consumo gas naturale, delle imprese non energivore, delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (art. 6 DL 115/2022) e per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 7 DL 115/2022) in relazione al terzo trimestre 2022.
I nuovi codici tributo
In caso di cessione di detti crediti, i cessionari potranno procedere alla compensazione dei medesimi utilizzando nel modello F24 i seguenti nuovi codici tributo:
CODICE TRIBUTO
DENOMINAZIONE
7727
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
7728
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
7729
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
7730
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
7731
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
7732
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
Come utilizzare i nuovi codici
In sede di compilazione del Mod. F24:
i nuovi codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”;
nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all'Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione.
Fonte: Ris. AE 11 ottobre 2022 n. 59/E