mercoledì 12/10/2022 • 06:00
Al via l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari dei crediti d'imposta istituiti a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire l'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari dei crediti d'imposta introdotti al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
Si tratta, in particolare, dei bonus istituiti, rispettivamente:
I nuovi codici tributo
In caso di cessione di detti crediti, i cessionari potranno procedere alla compensazione dei medesimi utilizzando nel modello F24 i seguenti nuovi codici tributo:
CODICE TRIBUTO |
DENOMINAZIONE |
7727 |
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 |
7728 |
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 |
7729 |
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 |
7730 |
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 |
7731 |
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 |
7732 |
CESSIONE CREDITO - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 |
Come utilizzare i nuovi codici
In sede di compilazione del Mod. F24:
Si ricorda che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all'Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l'accettazione della cessione e l'opzione per l'utilizzo in compensazione.
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