lunedì 10/10/2022 • 12:11
A causa di un'errata corrige, l'Agenzia delle Entrate ha sostituito la circolare pubblicata il 6 ottobre, confermando che ai fini del superbonus per interventi effettuati da persone fisiche su unità immobiliari non contano i pagamenti, ma esclusivamente i lavori eseguiti al 30 settembre 2022.
redazione Memento
A causa di un'errata corrige, l'Agenzia delle Entrate, venerdì 7 ottobre 2022, ha sostituito la circolare pubblicata sul sito il 6 ottobre relativa all'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali edilizie e alla regolarizzazione di errori nella comunicazione. In tema di superbonus, per il calcolo del 30% dei lavori, la circolare rivista conferma che non contano i pagamenti, ma esclusivamente i lavori eseguiti al 30 settembre 2022. L'errata corrige era presente a pagina 32 del documento di prassi nel punto 7 relativo alla detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari, che, nella formulazione attualmente in vigore, prevede che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (art. 119 c. 8 bis DL 34/2020). Nello specifico, l'errata corrige era al penultimo e ultimo rigo del primo paragrafo e al secondo e terzo rigo del secondo paragrafo, ed è stata corretta come di seguito riportato: - “Nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento attualmente disciplinata dall'art. 16 DL 63/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 90/2013) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12.000 euro (al posto di “ pagamenti pari a 12.000 euro riferiti a lavori effettivamente eseguiti”); - “Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva (al posto di “non è sufficiente”) il pagamento dell'importo corrispondente al 30 per cento dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo (cfr. risposta scritta del 21 giugno 2022 all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270)”. Fonte: Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E
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