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sabato 08/10/2022 • 06:00

Fisco Dopo i chiarimenti del Fisco

ANCE riepiloga le regole per la cessione dei crediti edilizi

Alla luce delle ultime modifiche normative e, in particolare, della recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E, ANCE fa un quadro riepilogativo della cessione del credito, con riferimento al numero di cessioni possibili e alle modalità di compensazione.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Dall'ANCE il dossier del 23 settembre 2022 sulla cessione dei crediti edilizi aggiornato alle ultime modifiche arrivate dalla legge di conversione del Decreto Aiuti-bis. Dunque, come precisato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, è stato risolto, quantomeno sotto il profilo normativo, il problema della responsabilità solidale del cessionario privato “in buona fede” (senza dolo e colpa grave) che acquista i crediti fiscali derivanti dai bonus in edilizia.

Passaggi della cessione del credito

I bonus fiscali in edilizia (Bonus ristrutturazioni, Eco e Sismabonus ordinari e al 110%, Bonus facciate, Bonus barriere architettoniche) possono essere usufruiti con le modalità alternative rispetto alla detrazione in dichiarazione dei redditi, consistenti in un contributo, sotto forma di sconto in fattura, o nella cessione del credito, previa comunicazione dell'esercizio dell'opzione all'Agenzia delle Entrate (art. 121 DL 34/2020). Attualmente, secondo la normativa vigente, la circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito viene regolata da una serie di passaggi, a seconda delle caratteristiche soggettive del cessionario. In particolare, il credito d'imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, anche quando spettante all'impresa esecutrice in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, è cedibile diverse volte, fino ad un massimo di 4:

  • prima cessione: 1 sola volta ad altri soggetti terzi di qualsiasi tipologia (soggetto privato/impresa, ecc.), comprese banche ed intermediari finanziari (prima cessione, cd “jolly”);
  • seconda e terza cessione: 2 ulteriori volte, a condizione che le cessioni siano effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni;
  • quarta cessione: 1 volta ancora, solo da parte delle banche e a favore dei propri correntisti, diversi dai “consumatori o utenti”, come individuati dall'art. 3 c. 1 lett. a) D.Lgs. 206/2005, senza possibilità per questi ultimi di ulteriore cessione del credito.

Quindi, riepilogando, dal 17 febbraio 2022 (data di trasmissione della comunicazione all'Agenzia dell'Entrate avente ad oggetto la cessione del credito o lo sconto in fattura):

  • primo cessionario (chiunque);
  • ulteriori cessioni (2 cessioni a soggetti “qualificati” + 1 ulteriore cessione in qualsiasi momento da banca, o società di un gruppo bancario, a clienti correntisti con partita IVA).

Divieto di cessione parziale del credito

Per le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura, trasmesse all'Agenzia delle Entrate dopo il 1° maggio 2022, opera il divieto di cessione parziale dei crediti fiscali, e ai crediti oggetto di cessione viene attribuito un codice identificativo univoco, da riportare nelle comunicazioni relative alle successive cessioni. Pertanto:

- sino al 30 aprile 2022 (ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022) in caso di prima comunicazione di cessione o di sconto in fattura, non si applicano il divieto di cessione parziale e la tracciatura per le cessioni dei crediti successive alla prima opzione;

- dal 1° maggio 2022, invece, occorre distinguere:

  • in caso di prima comunicazione dell'opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre, nelle successive cessioni, può essere ceduto solo per intero o per quote annuali non frazionabili;
  • in caso di prima comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura, il credito può essere ceduto solo per intero o per quote annuali non frazionabili.

Compensazione del credito

I crediti fiscali acquisiti dalle imprese esecutrici di interventi di recupero e riqualificazione energetica ed antisismica degli immobili, a seguito dello sconto in fattura praticato ai propri clienti/committenti, possono essere oggetto, non solo di cessione a terzi, ma anche di compensazione con imposte e contributi dalle stesse dovuti, mediante Modello F24. In particolare, il credito d'imposta derivante dai bonus fiscali è utilizzato in compensazione, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate, in un numero di quote annuali pari a quelle previste per la detrazione che dà origine al credito d'imposta (ad es. 4 quote in caso di Superbonus, per spese sostenute dal 2022, 10 quote per il Bonus ristrutturazioni, per l'Ecobonus ordinario ed il Bonus facciate, 5 quote per il Sismabonus, ivi compreso il Sismabonus acquisti).

Quindi, in caso di spese sostenute nel:

  • 2021, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2022;
  • 2022, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2023.

Mediante la compensazione, il credito d'imposta viene utilizzato, tramite il Modello F24, per il pagamento di imposte e contributi dovuti dalle medesime imprese.

Responsabilità solidale del cessionario del credito

L'art. 121 DL 34/2020 regola anche le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nel caso di illegittima fruizione del bonus fiscale o di violazione nell'utilizzo del credito d'imposta (alla luce delle modifiche intervenute con l'art. 33-ter DL 115/2022). In particolare, occorre distinguere le diverse ipotesi:

- superbonus, responsabilità in solido per concorso solo con dolo o colpa grave violazione;

- gli altri bonus edilizi, responsabilità in solido per concorso:

  • anche senza dolo o colpa grave per i crediti sorti ante 12 novembre 2021 (esimente solo se il fornitore che ha praticato lo sconto acquisisce, ora per allora, il visto di conformità e l'asseverazione della congruità dei costi);
  • con dolo o colpa grave per i crediti sorti post 12 novembre 2021.

Ciò porta, come riportato dalla guida dell'ANCE, alla seguente considerazione in merito ai crediti dei bonus fiscali ordinari sorti prima del 12 novembre 2021. Invero, in merito alle responsabilità:

- il fornitore (cedente) che ha applicato lo sconto:

  • se presenta visto di conformità e congruità dei costi, risponderà solidalmente con il cessionario solo con dolo o colpa grave;
  • se non presenta visto di conformità e congruità dei costi, risponderà solidalmente con il cessionario anche senza dolo o colpa grave;

- i soggetti privati (cedenti e non fornitori, cioè quei soggetti diversi dal beneficiario originario) saranno responsabili con il cessionario anche senza dolo o colpa grave.

Fonte: Dossier ANCE 23 settembre 2022 

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