mercoledì 05/10/2022 • 14:15
Le somme versate a titolo di risarcimento di danni provocati dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento sono deducibili come sopravvenienze passive. Le perdite utilizzate per risarcire i danni sono deducibili in quanto inerenti.
redazione Memento
Con la risposta del 5 ottobre 2022 n. 491, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di:
Nel dettaglio, la società istante ha sottoscritto un accordo transattivo che ha visto coinvolte la società Beta e la società Gamma, entrambe sottoposte ad Amministrazione Straordinaria, nell'ambito del quale la stessa società istante ha versato alle suddette degli importi e ha rinunciato al credito vantato nei confronti di Gamma.
Con tale accordo sono stati definiti i procedimenti giudiziari per risarcimento danni promossi da Beta nei confronti della società istante come responsabile in proprio, nonché in solido con Gamma per effetto della scissione.
A tal proposito, secondo l'Agenzia delle Entrate sono fiscalmente deducibili (artt. 101 e 109 DPR 917/86):
Deducibilità delle somme versate a titolo di risarcimento danni
Ai fini della determinazione del reddito d'impresa sono rilevanti le sopravvenienze passive se derivanti (art. 101 c. 4 DPR 917/86):
Nel caso di specie, si tratta di somme che la società istante ha versato, sulla base dell'accordo transattivo, a titolo di risarcimento per danni subiti da Beta, causati dal presunto abuso dell'attività di direzione e coordinamento della società Gamma e della società istante, responsabile sia in proprio che in solido, in virtù della scissione dalla società Gamma, quale garante per le spese addebitabili alla società Gamma.
Trattandosi di somme corrisposte a titolo di risarcimento per fatti commessi nell'espletamento dell'attività anche se in violazione di obblighi contrattuali, sono qualificabili comunque come spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa deducibili come sopravvenienza passiva nell'esercizio in cui interviene la relativa spesa.
Deducibilità delle perdite su crediti derivanti dalla rinuncia al credito da regresso
Secondo l'Agenzia delle Entrate, anche in questo caso, trattandosi di perdite riferibili a somme erogate dalla società istante quale garante di spese addebitabili alla società Gamma, utilizzate per risarcire i danni provocati dall'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento di Gamma, per i quali la società istante era ritenuta responsabile in solido con Gamma per effetto della scissione, sono deducibili in quanto dotate del requisito di inerenza (di cui all'art. 109 c. 5 DPR 917/86).
Per quanto attiene alla competenza fiscale, per i crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati, come nel caso di specie, a procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti sia ammessa nel periodo di imputazione in bilancio della stessa, anche nel caso in cui detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale (art. 101 c. 5-bis DPR 917/86). Nel caso prospettato, la cancellazione del credito avvenuta nel bilancio dell'esercizio 2017, rende deducibile la perdita nel medesimo periodo.
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