giovedì 06/10/2022 • 06:00
La riforma del processo tributario prevede un beneficio consistente nell’esenzione dalla garanzia prevista in caso di istanza di sospensione cautelare per quanti conseguono un eccellente “pagellino fiscale” in ambito ISA. Ma la piena sufficienza rispetto agli ISA denota un “indice di liquidità” del contribuente?
Nel variegato mondo del processo tributario, più o meno riformato a seconda dei gusti e dei punti di vista di ciascuno, è tempo di promuovere qualche riflessione sull'incongruenza che si rileva all'art. 2 L. 130/2022, il quale introduce nell'ordinamento il singolare connubio tra la sospensione giudiziale e gli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (i cosiddetti ISA). Novità normativa La novità riguarda l'esenzione dalla prestazione della garanzia prevista in caso di istanza di sospensione dell'atto impugnato, ex art. 47 D.Lgs. 546/92, per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”. Stando alla legge sono ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” quei contribuenti soggetti alla disciplina ISA “ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili”. Quindi, la norma sembrerebbe introdurre un vantaggio per il contribuente che, eccellente scolaro da “9 seriale” in pagella, sia stato comunque oggetto di un accertamento fiscale (anche i primi della classe, talvolta, inciampano su una nota o un provvedimento disciplinare!). Ebbene, la sospensione degli effetti dell'atto richiesta con apposita istanza non sarà subordinata alla prestazione della garanzia per il citato contribuente “esemplare”: il che deve necessariamente significare, ferma restando la produzione dell'istanza e l'ostensione dei dati del pagellino fiscale, l'automatico accoglimento della richiesta formulata (sempre e comunque se sarà tra quei soggetti fortunati le cui istanze di sospensione vengono discusse). In sostanza, alla garanzia prevista dalla legge, satisfattiva del credito insorto con la riscossione frazionata derivante dall'accertamento esecutivo notificato al contribuente e da questi successivamente impugnato in assenza del pagamento entro la data di presentazione del ricorso, si sostituisce il comportamento “virtuoso” del debitore secondo i parametri previsti dagli “Indicatori Sintetici di Affidabilità”. Quale ratio? A questo punto è ragionevole interrogarsi su quale ratio, se ve n'è una, sia sottesa alla disposizione in commento. Non si riesce davvero a cogliere il senso della “liberatoria” in esame avendo riguardo a un contribuente che si vede notificare un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2016, oggetto di impugnazione nel febbraio del 2023, il quale “incasserà” il premio dell'esenzione dalla garanzia grazie al “9” conseguito per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 (il 2022 non può assumere rilievo in quanto “indisponibile” alla data di presentazione del ricorso). L'infilata triennale dei voti eccellenti come può sostituire l'efficacia della garanzia, giacché la piena sufficienza rispetto agli ISA non vuole dire assolutamente nulla in termini di “indice di liquidità” del contribuente alle prese col debito derivante dalla riscossione frazionata? Ma c'è di più. È davvero singolare che il Legislatore abbia parametrato il triennio d'imposta di riferimento per il “pagellino fiscale” a “quello di proposizione del ricorso”, quando l'istituto processuale correlato al “premio” è l'istanza di sospensione. Sebbene l'istanza di sospensione in molti casi ormai corredi il ricorso, proprio in ragione dell'esecutività dell'atto e della genesi della morosità del contribuente decorsi inutilmente - per il pagamento - i 30 giorni successivi a quello di presentazione dell'atto di opposizione, sarebbe stato più conferente “agganciare” il triennio di osservazione del “pagellino fiscale” all'anno di presentazione dell'istanza ex art. 47 D.Lgs. 546/92.
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Marco Ligrani
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