mercoledì 05/10/2022 • 06:00
La società beneficiaria di una scissione ha il diritto di emettere note di variazione sulle operazioni effettuate dalla scissa anche in mancanza di una contabilità separata. La detraibilità delle fatture passive invece dipende dalla loro data di emissione rispetto alla data di efficacia dell'operazione.
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Una delle questioni che maggiormente aggravano gli uffici amministrativi delle società coinvolte in un'operazione di scissione parziale, riguarda la gestione delle fatture. Infatti, dal lato attivo può rendersi necessario rettificare operazioni poste in essere dalla scissa, ma afferenti al ramo aziendale trasferito alla beneficiaria; dal lato passivo è frequente che i fornitori emettano la fattura intestandola ancora alla società scissa, nelle more di un adeguamento dei propri sistemi informatici.
La gestione di questi eventi, assai rilevanti nella prassi, è stata oggetto della risposta ad interpello dell'AE n. 484 del 3 ottobre scorso.
Ciclo attivo. Le note di variazione
Può accadere che la società beneficiaria debba operare delle rettifiche totali o parziali in diminuzione dell'imponibile connesso ad operazioni che sono state effettuate in passato da parte, ovviamente, della società scissa nell'ambito del ramo aziendale trasferito.
A riguardo, l'art. 16, c. 11, lett. a), L. 537/93 dispone che i diritti e gli obblighi, derivanti dall'applicazione della normativa IVA, relativamente ad operazioni realizzate tramite aziende trasferite in esecuzione di una scissione, son
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