Con la risposta del 3 ottobre 2022 n. 484, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di note di variazione IVA in ipotesi di scissione societaria.
Nel dettaglio, la società istante, costituita nel 2021, nel medesimo anno è stata beneficiaria di un'operazione di scissione parziale con la quale ha ricevuto un ramo d'azienda e gli elementi patrimoniali attivi e passivi, gli oneri, i rischi, i rapporti contrattuali e giuridici compresi nel compendio del ramo trasferito.
La società, evidenziato che mancava la tenuta di una contabilità IVA separata per il ramo oggetto di trasferimento, chiede all'Agenzia delle Entrate conferma in merito alla gestione e registrazione dei documenti ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, in quanto soggetto subentrato nei diritti e negli obblighi della società scissa. In particolare, la società chiede se possa esercitare il diritto di detrazione in relazione a:
note di variazione in diminuzione emesse dalla stessa per il recupero dell'IVA relativamente ad operazioni, fatturate dalla scissa, derivanti da rapporti pregressi trasferiti alla società beneficiaria, in quanto relativi al ramo trasferito e per i quali gli eventi che hanno determinato la riduzione, totale o parziale dell'imponibile e/o dell'imposta, si sono verificati dopo la data di effetto giuridico della scissione;
fatture passive emesse nei confronti della società scissa (pertinenti al ramo scisso) con data successiva a quella di efficacia giuridica della scissione parziale e ricevute da quest'ultima oltre tale data.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che in caso di scissione, laddove manchi una separata contabilità riferita all'azienda/ramo passato in capo alla società beneficiaria, determinante è l'efficacia della scissione stessa. Per le operazioni inerenti l'attività trasferita che si considerano effettuate ai fini IVA sino a quel momento, diritti ed obblighi, con connessi adempimenti, restano in capo alla scissa. Se successivi, competono alla beneficiaria.
Pertanto, la società beneficiaria potrà:
emettere note di variazione in diminuzione (di cui all'art. 26 DPR 633/72) in ragione di eventi che hanno determinato la riduzione, totale o parziale dell'imponibile e/o dell'imposta, verificatisi dopo la data di effetto giuridico della scissione;
procedere alla registrazione delle fatture di acquisto, inerenti l'attività, ed alla detrazione della relativa imposta quando non vi abbia già provveduto la società scissa, indipendentemente dall'intestazione formale del documento.
Inoltre, secondo l'Agenzia delle Entrate:
quanto al numero delle fatture ricevute, la regolarizzazione può avvenire cumulativamente per ciascun fornitore;
nel presupposto che l'IVA indicata nelle fatture sia stata regolarmente liquidata e che i documenti irregolari siano stati comunque registrati dalla società istante nei termini di legge e prima di procedere alla relativa detrazione, mai operata dalla società scissa, nessuna sanzione si reputa irrogabile per le fatture ricevute in data anteriore alla risposta in commento;
quanto alla detrazione dell'imposta, l'applicazione dei principi unionali determina, in sede di coordinamento delle norme interne, che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica l'esigibilità dell'imposta e il possesso di una valida fattura redatta. L'effettività del diritto alla detrazione dell'imposta e il principio di neutralità dell'IVA sono, in ogni caso, garantiti dalla dichiarazione integrativa a favore con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile. Pertanto, il soggetto passivo cessionario/committente potrà recuperare l'imposta presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Fonte: Risp. AE 3 ottobre 2022 n. 484