lunedì 03/10/2022 • 15:38
In caso di scissione, laddove manchi una separata contabilità riferita all’azienda/ramo passato in capo alla beneficiaria, determinante è l'efficacia della scissione stessa. Per le operazioni IVA inerenti l’attività trasferita effettuate sino a quel momento, diritti ed obblighi sono in capo alla scissa.
redazione Memento
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Con la risposta del 3 ottobre 2022 n. 484, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di note di variazione IVA in ipotesi di scissione societaria.
Nel dettaglio, la società istante, costituita nel 2021, nel medesimo anno è stata beneficiaria di un'operazione di scissione parziale con la quale ha ricevuto un ramo d'azienda e gli elementi patrimoniali attivi e passivi, gli oneri, i rischi, i rapporti contrattuali e giuridici compresi nel compendio del ramo trasferito.
La società, evidenziato che mancava la tenuta di una contabilità IVA separata per il ramo oggetto di trasferimento, chiede all'Agenzia delle Entrate conferma in merito alla gestione e registrazione dei documenti ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, in quanto soggetto subentrato nei diritti e negli obblighi della società scissa. In particolare, la società chiede se possa esercitare il diritto di detrazione in relazione a:
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che in caso di scissione, laddove manchi una separata contabilità riferita all'azienda/ramo passato in capo alla società beneficiaria, determinante è l'efficacia della scissione stessa. Per le operazioni inerenti l'attività trasferita che si considerano effettuate ai fini IVA sino a quel momento, diritti ed obblighi, con connessi adempimenti, restano in capo alla scissa. Se successivi, competono alla beneficiaria.
Pertanto, la società beneficiaria potrà:
Inoltre, secondo l'Agenzia delle Entrate:
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