Con la risposta del 4 ottobre 2022 n. 486, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di regime fiscale da applicare ai dividendi distribuiti ad un'associazione professionale.
Nel dettaglio, la società istante, interamente partecipata da un'associazione professionale che opera in più Stati, intende distribuire a quest'ultima parte degli utili risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. A tal proposito, la società chiede all'Agenzia delle Entrate di conoscere il regime fiscale da applicare ai dividendi che distribuirà all'associazione professionale e, in particolare, il criterio che dovrà utilizzare al fine di individuare la quota degli stessi da tassare in capo ai singoli associati.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. In altri termini, i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice. In tale momento, quindi, i dividendi sono assoggettati a tassazione, in capo a ciascun socio, e secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente.
Tale imputazione dei dividendi ai soci della società semplice comporta che:
gli stessi non concorrono a formare il reddito complessivo della società semplice;
la tassazione dei dividendi prescinde dalla loro distribuzione in favore dei soci (tassazione per imputazione).
L'Agenzia delle Entrate precisa che tale regime fiscale, per quanto espressamente riferito ai dividendi corrisposti alle società semplici, trova applicazione anche in caso di distribuzioni di dividendi deliberate in favore di associazioni tra professionisti.
Pertanto, nel caso di specie, i dividendi distribuiti dalla società istante saranno tassati da quest'ultima, nella sua qualità di sostituto d'imposta, con le seguenti modalità:
la quota imputabile ai soci persone fisiche dell'associazione professionale fiscalmente residenti in Italia sarà assoggettata a tassazione mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% (di cui all'art. 27 c. 1 DPR 600/73 e art. 32-quater c. 1 lett. c DL 124/2019);
la quota imputabile ai soci persone fisiche dell'associazione professionale fiscalmente non residenti sarà assoggettata a tassazione mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% (di cui all'art. 27 c. 3 DPR 600/73 e art. 32-quater c. 1 lett. c-ter DL 124/2019), ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, ove applicabili.
Quanto all'individuazione degli associati e alla determinazione delle quote di partecipazione agli utili che la società istante deve distribuire in favore dell'associazione professionale, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il criterio debba essere individuato avendo riguardo agli associati che risultano tali al momento in cui la società istante effettua il pagamento dei dividendi all'associazione professionale.
Quanto, invece, agli adempimenti dichiarativi e certificativi, l'Agenzia delle Entrate precisa che la società istante:
dovrà compilare il Modello 770, relativo al periodo di imposta in cui sono stati erogati i dividendi all'associazione, inserendo nel quadro SI il dato complessivo dei dividendi pagati nel periodo di imposta e nel quadro SK i dati relativi ai soggetti non residenti in Italia nei cui confronti gli utili sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, anche se in misura convenzionale;
potrà rilasciare la certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati (CUPE) agli associati non residenti che hanno percepito utili assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta per consentire agli stessi di ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia.
Fonte: Risp. AE 4 ottobre 2022 n. 486