venerdì 30/09/2022 • 06:00
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-235/21, si è pronunciata sulla possibile equivalenza tra la fattura e un contratto che indichi l’imponibile e l’imposta, generando così l’obbligo di versamento del tributo e il diritto alla detrazione.
La vicenda decisa dalla Corte di Giustizia (C.Giust. UE 29 settembre 2022 C-235/21, Raiffaisen Leasing - Slovenia) riguarda l'applicazione dell'IVA in una vicenda complessa, che ruota intorno ad un contratto di lease-back.
Questo termine evoca la nota sentenza C.Giust. UE 27 marzo 2019 C-201/18, Mydibel, alla quale ha prestato acquiescenza la nostra Corte di Cassazione con la sentenza Cass. 27 aprile 2021 n. 11023. Le pronunce hanno escluso la natura di cessione ai trasferimenti di proprietà nelle operazioni di lease back puramente finanziario, quando il bene era già esistente e rimane nella disponibilità del soggetto finanziato.
Qui il caso riguarda un lease-back ad aedificandum, in cui sussistono i tre soggetti che devono intervenire in una operazione di leasing: il produttore del bene (l'impresa di costruzione), il finanziatore (la società di leasing) e il soggetto finanziato.
Nel contratto, per poter quantificare le rate da corrispondere ad opera ultimata, si parlava di un corrispettivo complessivo equivalente ad € 1.294.786,56, più IVA per € 110.056,86. Dalla causa risulta che il contratto non specificava quale fosse l'aliquota applicabile, ma da una semplice funzione matematica era evidente che si trattasse dell'8,50%, aliquota ridotta allora applicabile in Slovenia.
Il caso singolare, difficile da reperire nella prassi, riguarda il diritto di detrazione, che la controparte della società di leasing aveva esercitato sulla base dei dati risultanti dal contratto.
Il thema decidendi è chiaro. Delle due l'una:
Il giudice europeo richiama l'art. 203 Dir. 2006/112/CE, equivalente al nostro art. 21 c. 7 L. IVA, secondo cui l'IVA indicata in fattura è comunque dovuta. La norma è a protezione degli interessi erariali, in quanto chi riceve il documento può esercitare il diritto di detrazione.
Vengono poi citati gli articoli, equivalenti al nostro art. 21 c. 2, che specificano il contenuto della fattura, ma la Corte ritiene che siano essenziali solo gli elementi che consentano all'amministrazione finanziaria di valutare il fondamento del diritto di detrazione. In questo ambito è essenziale la descrizione della natura, qualità e quantità delle operazioni, descrizione che trova nel contratto il suo fondamento e specificazioni ben migliori di quelle che si possono indicare in fattura.
La conclusione è nel senso che un contratto che contenga questi elementi essenziali possa essere assimilato ad una fattura.
Se fosse vero in ogni caso quello che dice la Corte, non bisognerebbe più sottoscrivere contratti che indichino l'imponibile e l'IVA, pena l'accertamento di una mancata immediata liquidazione dell'imposta dovuta. Siamo comunque lontani mille miglia dalla migliore prassi giuridica e fiscale, che vede sorgere l'obbligazione e il diritto di detrazione solo previa emissione della vera e propria fattura.
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