venerdì 30/09/2022 • 06:00
Operativo il Decreto Aiuti ter che introduce i bonus fiscali a sostegno delle imprese per fronteggiare il caro energia soltanto nei mesi di ottobre e novembre 2022. Come cambiano le aliquote, i termini e le procedura per presentare le apposite domanda?
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre del DL 144/2022, il Decreto Aiuti ter diviene pienamente operativo nel suo piano di azione recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Riversamento spontaneo del credito di imposta ricerca e sviluppo: fino al 31 ottobre 2022
Il decreto rafforza una serie di misure di sostegno, tra cui i crediti di imposta ed erogazione di contributi, legate alla crisi energetica ed al connesso aumento dei costi.
Sul piano fiscale, viene concesso un mese in più, fino al 31 ottobre 2022, per attuare la procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per ricerca e sviluppo.
L'art. 1 recante “Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale”, presente al capo I “Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti” proroga temporaneamente e potenzia quantitativamente i contributi straordinari alle imprese per l'acquisto di energia e gas, riconosciuti sotto forma di credito d'imposta.
Tax credit imprese energivore e gasivore: aliquota al 40% per ottobre e novembre 2022
Per le imprese energivore, il tax credit si rafforza di 15 punti percentuale ed innalzando l'aliquota al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Per il periodo luglio-settembre, l'aliquota è stata al 25%.
Stesso innalzamento di aliquote per le imprese gasivore, con il tax credit pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Anche per questa categoria d'imprese, il credito d'imposta per il terzo trimestre è stato al 25%.
Imprese non energivore dotate di contatori: ampliata la platea dei beneficiari e aumentata l'aliquota
Per le imprese non energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW, ampliata di fatto la platea dei beneficiari, in quanto, precedentemente, il limite era fissato a 16,5 kW.
Il bonus è pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, aumentando anche qui di 15 punti percentuali rispetto al trimestre luglio-settembre cui l'aliquota era al 15%.
Imprese non gasivore: credito di imposta al 40%
Infine, per le imprese non gasivore, il credito d'imposta sale al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Anche in questo caso per il terzo trimestre il bonus fiscale era al 25%.
I crediti possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023 e senza limiti annuali di fruizione.
Al 31 marzo 2023 vengono inoltre prorogati i termini, precedentemente fissati al 31 dicembre 2022, entro cui utilizzare gli analoghi contributi spettanti per i consumi del terzo trimestre, come previsti dall' art. 6 DL 115/2022).
Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP, non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto. Il credito d'imposta, potrà inoltre essere ceduto, esclusivamente per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti qualificati come banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
16 febbraio 2023: data da ricordare per le imprese
È fondamentale per le imprese ricordare la data del 16 febbraio 2023, termine tassativo entro cui i beneficiari dei bonus, inclusi quelli relativi al terzo trimestre, dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto a fruire del restante credito, l'importo maturato nel 2022.
Si attende il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'“Aiuti ter”, che delimiterà il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.
La proroga e il potenziamento dei bonus energia rappresentano senza dubbio un utile strumento per fronteggiare il momento di forte stress economico che le imprese stanno affrontando.
Resta tuttavia il dubbio circa il supporto alle imprese per l'intero quarto trimestre 2022.
I bonus fiscali sono validi esclusivamente per la prima metà del quarto trimestre e quindi per i mesi di ottobre e novembre con l'obbligo di utilizzarli entro il 31 marzo 2023.
Ulteriore limite è rappresentato dalla burocrazia. La documentazione da raccogliere per richiedere il credito d'imposta è corposa, soprattutto nei casi di un eventuale cessione a banche, intermediari finanziari o istituti di credito. Auspichiamo dal nuovo governo maggiori semplificazioni e aiuti a più lunga durata temporale.
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