giovedì 29/09/2022 • 06:00
Il TAR Puglia 6 settembre 2022 n. 1192 ha confermato che i professionisti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale senza essere iscritti in specifici Albi professionali (c.d. “tributaristi”) non possono rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni.
Ascolta la news 5:03
È stato quindi rigettato il ricorso presentato da un'associazione di tributaristi (LAPET) e da un tributarista, con il quale si richiedeva l'annullamento della Circ. AE 23 dicembre 2009 n. 57/E, nella parte in cui ha escluso i tributaristi dal novero dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità.
Premessa
Con ricorso depositato nel 2021 dall'associazione nazionale di consulenti tributaristi, professionisti "non iscritti ad albo", ai sensi della L. 4/2013 ("Disposizioni in materia di professioni non organizzate") e da una tributarista iscritta alla predetta Associazione, impugnavano dinnanzi il TAR Puglia il provvedimento di diniego della Direzione Regionale della Puglia dell'Agenzia delle Entrate in relazione al mancato rilascio in favore dei professionisti c.d. tributaristi non iscritti ad alcun albo dell'abilitazione ad apporre il c.d. visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali dei contribuenti (c.d. "visto leggero").
Caso oggetto del contenzioso
Le doglianze si riferivano al fatto che i professionisti tributaristi "non iscritti ad un albo" si trovano illegittimamente (e ingiustamente) in una situazione deteriore rispetto a quella degli altri professionisti in materia "iscritti ad un albo", in particolare rispetto ai dottori commercialisti ed esperti contabili e ai revisori contabili e per quanto sopra hanno addotto i seguenti vizi di legittimità:
La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate contrastava le tesi sostenute da parte ricorrente, evidenziando la coerenza e logicità della scelta operata dal legislatore di riservare una simile attività di controllo formale di coerenza della dichiarazione fiscale, con apposizione del visto, tra altre categorie previste (es. C.A.F. - centri di assistenza fiscale), a cura dei soli professionisti iscritti ad un albo.
Sentenza del Tar Puglia
Il Tar Puglia, sezione seconda, con la sentenza TAR Puglia 6 settembre 2022 n. 1192, ha respinto il citato ricorso presentato dalla LAPET (tributaristi) ed esclude che il visto di conformità possa essere rilasciato da un professionista che non sia iscritto a un albo professionale.
Secondo il Tar riservare il rilascio del visto di conformità a taluni professionisti iscritti in albi è un'opzione…
Il Tribunale amministrativo ritiene che le disposizioni normative in materia non annoverano affatto i tributaristi non iscritti ad albi tra i soggetti abilitati a rilasciare il "visto di conformità": in particolare, l'art. 35 c. 3 D.Lgs. 241/97 stabilisce: "I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte". I soggetti citati nelle lettere a) e b) dell'art. 3 c. 3 DPR 322/98 sono rispettivamente:
Secondo il Collegio il legislatore ha ascritto agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro il rilascio del c.d. visto di conformità e l'asseverazione in ordine alle dichiarazioni fiscali predisposte e suscettive di invio telematico: inferire ogni altro significato implicito o, per così dire, traslato a siffatte chiare disposizioni normative primarie, come tenta di fare la parte ricorrente, è scorretto in via ermeneutica.
A nulla rileva la consulenza giuridica e/o contabile, tra cui quella specifica in materia tributaria, sia stata ritenuta dalla giurisprudenza libera e non sottoposta ad obbligo di iscrizione del professionista ad alcun albo professionale, tranne che per esercitare, per l'appunto, talune attività che assumano rilievo di interesse pubblico: infatti, il visto di conformità, come pure emerge dalla Circ. Min. 17 giugno 1999 n. 134/E, ha la finalità di attestare da parte del professionista la "correttezza formale" delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, in quanto il professionista dichiara che i dati risultanti dalle dichiarazioni coincidono con la documentazione esibita dai contribuenti o con le scritture contabili obbligatorie, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Riservare dunque simili attività a taluni professionisti iscritti in albi od ordini e non a professionisti liberi esercenti non iscritti ad alcun albo è opzione prescelta dal legislatore, nella discrezionalità che gli compete in materia, in toto ragionevole e conforme alla necessità di consentire lo svolgimento di una simile "attività collaborativa" nei confronti dei pubblici uffici a professionisti dei quali sia stata comprovata la professionalità e siano oggetto di controllo disciplinare da parte degli ordini o collegi di appartenenza.
Infatti, i professionisti iscritti ad albo, o ordine, o collegio:
Una siffatta condizione garantisce l'Amministrazione finanziaria circa la professionalità e correttezza dell'operato dei professionisti iscritti, nell'apposizione del c.d. visto leggero: al contrario, - i soggetti che svolgono una "professione non organizzata in ordini o collegi", ai sensi dell'art. 1 c. 2 L. 4/2013 non assicurano eguale.
Il Collegio amministrativo sottolinea che dirimente è la considerazione per cui l'attività di apposizione del visto de quo e di asseverazione è, in base alle disposizioni normative primarie più sopra ricordate, riservato agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro e conclude con il brocardo “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
Non si ravvede nella disciplina testé riassunta alcun profilo o dubbio d'illegittimità costituzionale.
Precedente rigetto del Tar Lazio
Il TAR del Lazio, con la sentenza TAR Lazio 19 novembre 2010 n. 33676, aveva confermato che i professionisti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale senza essere iscritti in specifici Albi professionali (c.d. “tributaristi”) non possono rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 241/97: pure in questo caso era stato rigettato il ricorso presentato da un'associazione di tributaristi (LAPET) e da un tributarista, con il quale si richiedeva l'annullamento della Circ. AE 23 dicembre 2009 n. 57/E, nella parte in cui ha escluso i tributaristi dal novero dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità.
Come affermato dalla citata Circ. AE 23 dicembre 2009 n. 57/E dell'Agenzia delle Entrate, l'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni costituisce un requisito necessario, ma non sufficiente, per poter essere abilitati al rilascio del visto di conformità: tale impostazione venne fatta propria dalla sentenza in esame, la quale confermò che il visto di conformità non poteva essere rilasciato da professionisti diversi da quelli sopra indicati, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, in particolare dai soggetti che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale senza rientrare nelle suddette categorie professionali, ancorché abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi del DM 19 aprile 2001.
Venne osservato in quella sede amministrativa che l'assunto dei ricorrenti, secondo il quale l'apposizione del visto di conformità integrerebbe “un riscontro meramente formale che costituisce un naturale sbocco ed un'appendice coerente con la tenuta delle scritture” per cui “il professionista esercente abitualmente la consulenza fiscale, al quale lo Stato ha consentito di tenere la contabilità, di redigere le dichiarazioni fiscali e di trasmetterle in via telematica (designandolo, quindi, come idoneo a tali compiti di sicura rilevanza pubblicistica), è anche idoneo a rilasciare il visto di conformità di cui qui si tratta”, pur teoricamente plausibile in una prospettiva de iure condendo, “non è per nulla coerente con il dato desumibile dal quadro normativo vigente”. Il TAR, poi, respinse l'interpretazione che la progressiva estensione dei soggetti abilitati a trasmettere telematicamente le dichiarazioni possa aver comportato un “automatico aggiornamento” dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.
Fonte: TAR Puglia 6 settembre 2022 n. 1192
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il TAR Puglia ha recentemente ribadito che l'attività di apposizione dei visti di conformità sulle dichiarazioni e comunicazioni fiscali è riservata a Dottori Commercialisti, <..
redazione Memento
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.