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martedì 27/09/2022 • 06:00

Fisco Scadenza del 30 settembre

Imposta di soggiorno, FAQ del MEF su dichiarazione e versamenti

A pochi giorni dal 30 settembre 2022, termine entro il quale i gestori delle strutture ricettive devono trasmettere la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate relativa all’imposta di soggiorno, il MEF ha pubblicato alcune FAQ fornendo i necessari chiarimenti per una corretta compilazione della dichiarazione.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Entro il 30 settembre 2022 i gestori delle strutture ricettive devono trasmettere la dichiarazione all'Agenzia delle entrate relativa all'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021. Il MEF ha pubblicato sul proprio sito le risposte riguardanti alcuni dubbi sorti sia in merito alla compilazione ed alla presentazione della dichiarazione sia con riguardo ai versamenti.

Si ricorda che l'art. 4 D.Lgs. 23/2011 (federalismo municipale), attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta può essere istituita da:

  • Comuni capoluogo di provincia;
  • unioni dei Comuni;
  • Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

 L'imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a € 5 per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a:

  • interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
  • interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
  • relativi servizi pubblici locali.

Si ricorda altresì che, l'art. 46 c. 1-bis DL 124/2019, dispone che nei Comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di € 10 a notte rispetto al vigente limite massimo di € 5.

Il comma 1-ter dell'art. 4, appena richiamato, individua il gestore della struttura ricettiva quale responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

L'art. 4 c. 5-ter DL 50/2017, dispone che, con riferimento alle locazioni turistiche brevi, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno nonché degli adempimenti dichiarativi.

In proposito, la dichiarazione dell'imposta è ordinariamente presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Tuttavia, l'art. 3 c. 6 DL  73/2022, convertito dalla L. 122/2022, (Decreto “Semplificazioni”) ha posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per i soli anni di imposta 2020 e 2021.

Il modello di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche sono stati approvati per la prima volta con DM 29 aprile 2022. Va evidenziato che, dal 7 giugno 2022, è previsto, nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, un servizio che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021.

FAQ

Di seguito si evidenziano alcune risposte.

Dichiarazione cumulativa

Le istruzioni prevedono che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno (per gli anni 2020 e 2021 si presenta entro 30 settembre 2022) dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Limitatamente all'anno d'imposta 2020, la dichiarazione deve essere presentata unitamente a quella relativa all'anno d'imposta 2021.

Sul punto, il MEF, nella risposta n. 1, ha chiarito che la parola “cumulativamente”, presente nella legge, si riferisce ai dati che devono essere dichiarati nell'anno di riferimento. Ne consegue che il gestore della struttura ricettiva è obbligato a presentare due dichiarazioni, vale a dire una per l'anno 2020 e una per il 2021.

Intermediari

Responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno e della presentazione della dichiarazione è il gestore della struttura ricettiva mentre, per le locazioni brevi, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione.

Nelle risposte n. 2, 3, 5, 6 e 7, con riguardo a quanto suddetto, il MEF ha precisato che, ai fini dichiarativi, occorre avere presente la fattispecie in cui ci si trova. Se ad esempio ci si trova nell'ambito delle locazioni brevi e l'intermediario incassa il canone, quest'ultimo è responsabile del versamento dell'imposta e, come previsto dalla legge, anche della presentazione della dichiarazione. Tali dati non devono essere dichiarati dal gestore della struttura ricettiva neppure nel campo esenti, che è invece obbligato alla presentazione della dichiarazione nel momento in cui incassa l'imposta di soggiorno.

Dichiarazione/comunicazione 2020 e 2021 già presentata

Si premette che, prima dell'approvazione del nuovo modello di presentazione della dichiarazione imposta di soggiorno avvenuta con il DM 29 aprile 2022, i Comuni utilizzavano il Conto di Gestione Modello 21 (DPR 194/96), motivo per cui alcuni soggetti interessati hanno già presentato al Comune di appartenenza la dichiarazione in parola. È stato chiesto, quindi, se si è obbligati a ripresentare la dichiarazione utilizzando la nuova modulistica.

L'Amministrazione Finanziaria, con le risposte n. 8 e 9, ha chiarito che, l'anno 2022, è il primo anno di applicazione dell'obbligo dichiarativo mediante presentazione del nuovo modello ministeriale, con la conseguenza che i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al Comune seguendo le indicazioni prescritte dallo stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione. Tuttavia, al di fuori di tale caso, il contribuente è obbligato ad utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell'imposta o del contributo di soggiorno.

Versamento cumulativo

I privati che effettuano locazioni soggette alla normativa dell'imposta di soggiorno o chi si avvale delle agenzie immobiliari, spesso effettuano il versamento dell'imposta al Comune periodicamente per il totale degli alloggi senza distinzione di detto versamento tra i vari edifici. Sorge allora il problema di come indicare in dichiarazione gli importi ripartiti per unità.

Richiamando le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, il MEF conferma che nel campo “Importo annuale (cumulativo) versato al comune” va indicato l'importo cumulativo relativo all'intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione. Non sussiste dunque la necessità di distinguere i versamenti da imputare alle varie unità dichiarate.

Versamenti rateizzati

Il titolare dell'attività ha ottenuto dal Comune di appartenenza la possibilità di effettuare il versamento dell'imposta di soggiorno in modo rateizzato. Tale modalità non è contemplata nel modello, per cui è stato chiesto come compilarlo.

Con la risposta n. 12, viene chiarito che nel campo versamenti deve essere inserito l'importo effettivamente versato e nelle “Annotazioni Generali” può essere valorizzata la circostanza della rateizzazione in corso.

Sospensione e esenzioni per COVID

Alcuni Comuni, per effetto della pandemia, hanno ritenuto agevolare i soggetti interessati, prevedendo sospensioni ed esenzioni con riguardo al pagamento dell'imposta.

Sul punto la risposta (n.14) del MEF è tassativa: se il Comune ha sospeso il pagamento dell'imposta, allora la dichiarazione non deve essere presentata. Diversamente, qualora il Comune ha previsto l'esenzione dal pagamento per il soggiorno, la dichiarazione va comunque presentata, utilizzando il quadro “Dati della struttura ricettiva”, compilando il campo “Numero presenze esenti dall'imposta” dove indicare l'esenzione prevista da Comune. In più specificare il tutto nel quadro “Annotazioni generali”.

Strutture ricettive senza presenze

È stato posto all'attenzione del MEF il caso del gestore di una struttura ricettiva che non ha avuto presenze. È stato chiesto se, in questo caso, si è obbligati alla presentazione della dichiarazione imposta di soggiorno.

Con una risposta (n. 27), non condivisibile, è stato precisato che la dichiarazione deve essere comunque presentata al fine di consentire al Comune lo svolgimento dell'attività di controllo.

Si fa notare che questa risposta è contraria alla precedente, laddove è stato chiarito che se il Comune ha sospeso il pagamento dell'imposta, la dichiarazione non deve essere presentata.

Due pesi e due misure dunque, poiché se la struttura non ha avuto soggiornanti, in ogni caso si deve presentare la dichiarazione mentre, se la struttura è stata occupata, ma il Comune ha sospeso il versamento dell'imposta in esame a causa del Covid, allora non vi è obbligo di trasmettere la dichiarazione.

Province autonome

Le province di Trento e Bolzano hanno istituito l'imposta di soggiorno con propria normativa, in virtù del fatto che, per detti enti, vige un'autonomia normativa particolare. A seguito dell'introduzione del nuovo modello di dichiarazione, è sorto il dubbio se anche le menzionate province devono utilizzarlo. Tenendo conto che in ragione dell'autonomia di cui godono le Province autonome di Trento e di Bolzano, in virtù dell'art. 72 dello Statuto che riconosce il potere di stabilire imposte e tasse sul turismo, il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno approvato con decreto 29 aprile 2022 non deve essere utilizzato. Di conseguenza, anche gli adempimenti relativi agli obblighi dichiarativi rientrano nelle prerogative statutali. 

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