sabato 17/09/2022 • 06:00
Posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.
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L'art. 3, c. 6, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla l.4 agosto 2022, n. 122, (decreto Semplificazioni) posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.
A tal fine, vengono modificati il comma 1-ter dell'art. 4 (Imposta di soggiorno), del D. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e il comma 5-ter dell'art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, relativamente alla presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per i soli anni di imposta 2020 e 2021.
Le regole
L'art. 4 del D. lgs. 23 del 2011 (federalismo municipale), attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L'imposta può essere istituita da:
L'imposta, istituita con deliberazione del consiglio, è applicabile secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a:
Si ricorda che, l'art. 46, comma 1-bis, D.L. n. 124 del 2019, dispone che nei Comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte rispetto al vigente limite massimo di 5 euro.
Ai sensi del comma 2 del citato art. 4, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. Resta ferma la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada (D. lgs 30 aprile 1992, n. 285). Si tratta sostanzialmente di limitazioni alla circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, esigenze di carattere militare, incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico, accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Responsabile del pagamento e dichiarazione
Il comma 1-ter dell'art. 4, appena richiamato, individua il gestore della struttura ricettiva quale responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
L'art. 4, c. 5-ter del D.L. n. 50 del 2017, dispone che, con riferimento alle locazioni turistiche brevi, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno nonché degli adempimenti dichiarativi.
In proposito, la dichiarazione dell'imposta è ordinariamente presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Tuttavia, come sopra precisato, per i soli anni d'imposta 2020 e 2021, per effetto del decreto “Semplificazioni”, la dichiarazione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2022.
Il modello di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche sono stati approvati per la prima volta con D.M. 29 aprile 2022. Va evidenziato che, dal 7 giugno 2022, è previsto, nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, un servizio che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021.
Le sanzioni
Sotto il profilo sanzionatorio, sempre il comma 1-ter, dispone che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.13 del D. lgs n. 471/1997, ossia la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Resta salva l'applicazione dell'art. 13 del D. lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso), con la conseguenza che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Per completezza di argomento, si ricorda che l'art. 4, c. 7, del D.L. n. 50 del 2017 consente, a decorrere dal 2017, ai Comuni di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, in deroga alle norme della legge di stabilità 2016 (art. 1, c. 26, della legge n. 208 del 2015, modificata dalla legge di bilancio 2017) che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
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