lunedì 26/09/2022 • 11:45
Con la risoluzione n. 50 del 23 settembre 2022 sono istituiti i codici tributo per il versamento tramite Mod. F24 delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50 del 23 settembre 2022, ha istituito i codici tributo che, come previsto dalla riforma della giustizia tributaria, i contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito devono utilizzare per il versamento delle somme ai fini della definizione in via agevolata delle liti fiscali pendenti davanti alla Corte di cassazione (art. 5 L. 130/2022). Per consentire il versamento tramite il Mod. F24 delle suddette somme, devono essere esposti nella sezione “erario” i codici tributo di seguito riportati: - LP30 IVA e relativi interessi; - LP31 Altri tributi erariali e relativi interessi; - LP32 Sanzioni relative ai tributi erariali; - LP33 IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi; - LP34 Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF; - LP35 Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi; - LP36 Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Se il versamento è eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE” del Mod. F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, unitamente all'indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice 71 (soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio). Si ricorda che il modello di domanda per la definizione agevolata dei giudizi, le modalità e i termini per il versamento delle somme dovute sono stati stabiliti dal Provv. AE 16 settembre 2022 n. 356194. Quest'ultimo provvedimento prevede inoltre che: - il pagamento dell'importo da versare per la definizione deve avvenire in un'unica soluzione; - non è ammesso il pagamento rateale; - per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento; - è esclusa la compensazione (di cui all'art. D.Lgs. 241/97). Fonte: Ris. AE 23 settembre 2022 n. 50/E
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