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sabato 24/09/2022 • 06:00

Fisco Scadenze fiscali

Sistema tessera sanitaria: entro il 30 settembre 2022 l’invio dei dati

Il 30 settembre 2022 è il termine ultimo per l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria sostenute nel primo semestre 2022. L'omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati viene sanzionata con il pagamento di 100,00 euro per ogni comunicazione.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

A seguito dell'approvazione del DM 2 febbraio 2022 sono stati prorogati i termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2021 e 2022. Di conseguenza, le spese relative al primo semestre del 2022, devono essere trasmesse entro il 30 settembre 2022. Entro il 31 gennaio 2023, dovranno essere trasmesse, invece, le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022.  Dal 1° gennaio 2023, le spese dovranno essere trasmesse entro la fine del mese successivo a tale data.

Soggetti obbligati

Per una maggiore completezza sembra opportuno ricordare chi sono i soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ovvero:

  • aziende sanitarie locali,
  • aziende ospedaliere;
  • gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • i policlinici universitari;
  • le farmacie, pubbliche e private;
  • i presidi di specialistica ambulatoriale;
  • le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
  • gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • strutture autorizzate e non accreditate ai sensi dell'articolo 8-ter, del D.lgs. n. 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell'art. 70, c. 2, D.lgs. 193/2006;
  • strutture sanitarie militari;
  • gli iscritti ai nuovi albi delle professioni sanitarie istituiti dal Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018.

Sul punto, si evidenzia che, con l'approvazione del DM 16 luglio 2021, è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati a tale invio. Difatti, il citato Decreto ha previsto che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, diverse da quelle già previste dall'art. 3, c. 3, D.Lgs. 175/2014, gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento. Vi rientrano, quindi:

  • biologi;
  • tecnico audiometrista;
  • dietista;
  • podologo;
  • igienista dentale;
  • assistente sanitario.

L'invio dei dati al sistema TS

L'invio dei dati può avvenire, previa registrazione e accreditamento al sistema TS, secondo tre diverse modalità:

  • utilizzo di una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it;
  • invio di ogni singola spesa (c.d. web service sincrono);
  • invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti (c.d. web service asincrono).

Si ricorda, inoltre, che è possibile delegare un intermediario all'invio dei dati, il quale dovrà utilizzare la pagina Entratel per l'invio degli stessi.

Omessa comunicazione

L'art. 3, c. 5-bis, D.Lgs. 175/2014, dispone che, l'omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati, viene sanzionata tramite il pagamento di 100,00 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000,00 euro, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico, di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/97. In merito a quanto sopra esposto, si vuole precisare che l'Agenzia delle Entrate con la Ris. AE 23 maggio 2022 n. 22/E, ha chiarito che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono. In altre parole, la sanzione di 100,00 euro si applica per ogni singolo documento di spesa.

Detta sanzione resta, invece, definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97, utilizzando il codice tributo 8912 e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato art. 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione viene meno se l'invio dei dati “corretti” è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

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