sabato 24/09/2022 • 06:00
Il 30 settembre 2022 è il termine ultimo per l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria sostenute nel primo semestre 2022. L'omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati viene sanzionata con il pagamento di 100,00 euro per ogni comunicazione.
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A seguito dell'approvazione del DM 2 febbraio 2022 sono stati prorogati i termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2021 e 2022. Di conseguenza, le spese relative al primo semestre del 2022, devono essere trasmesse entro il 30 settembre 2022. Entro il 31 gennaio 2023, dovranno essere trasmesse, invece, le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022. Dal 1° gennaio 2023, le spese dovranno essere trasmesse entro la fine del mese successivo a tale data.
Soggetti obbligati
Per una maggiore completezza sembra opportuno ricordare chi sono i soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ovvero:
Sul punto, si evidenzia che, con l'approvazione del DM 16 luglio 2021, è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati a tale invio. Difatti, il citato Decreto ha previsto che, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, diverse da quelle già previste dall'art. 3, c. 3, D.Lgs. 175/2014, gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento. Vi rientrano, quindi:
L'invio dei dati al sistema TS
L'invio dei dati può avvenire, previa registrazione e accreditamento al sistema TS, secondo tre diverse modalità:
Si ricorda, inoltre, che è possibile delegare un intermediario all'invio dei dati, il quale dovrà utilizzare la pagina Entratel per l'invio degli stessi.
Omessa comunicazione
L'art. 3, c. 5-bis, D.Lgs. 175/2014, dispone che, l'omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati, viene sanzionata tramite il pagamento di 100,00 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000,00 euro, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico, di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/97. In merito a quanto sopra esposto, si vuole precisare che l'Agenzia delle Entrate con la Ris. AE 23 maggio 2022 n. 22/E, ha chiarito che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono. In altre parole, la sanzione di 100,00 euro si applica per ogni singolo documento di spesa.
Detta sanzione resta, invece, definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97, utilizzando il codice tributo 8912 e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato art. 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione viene meno se l'invio dei dati “corretti” è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
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