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venerdì 23/09/2022 • 06:00

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Tassazione separata non applicabile agli incentivi per i lavoratori

I datori in caso di erogazione di arretrati legati al rinnovo della contrattazione collettiva devono prestare particolare attenzione alla corretta applicazione della tassazione separata, spesso non possibile nel caso la contrattazione incida sulle retribuzioni incentivanti.

di Marcello Ascenzi - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il datore di lavoro, in caso vengano corrisposti redditi maturati in uno o più periodi precedenti, deve valutare attentamente l'applicabilità della tassazione separata, disciplinata dagli artt. 17 e seguenti del TUIR. Il regime di favore trova applicazione soltanto nelle specifiche ipotesi previste dalla normativa, tra cui l'erogazione di arretrati a seguito di stipula di Contratti collettivi nazionali integrativi (CCNI) oggetto di chiarimento con la Risp. Interpello 22 settembre 2022 n. 486, dalla quale si traggono spunti per alcune considerazioni. Contrattazione collettiva e arretrati Il caso oggetto di interpello riguarda la corresponsione al personale dipendente nel corso del 2022 di emolumenti arretrati a seguito di stipula ad ottobre del 2021 di un nuovo CCNI. In particolare, la contrattazione collettiva integrativa prevede il pagamento di compensi relativi alle differenze stipendiali per passaggi economici all'interno delle aree, le indennità correlate sia al diverso livello di responsabilità anche di natura professionale sia allo svolgimento di particolari funzioni e compiti specifici, il trattamento economico di professionalità (TEP) e altri compensi incentivanti la produttività determinati in base al contributo di gruppo e individuale, riferiti distintamente all'anno 2020 e all'anno 2021. Il pagamento dei richiamati compe...

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