giovedì 22/09/2022 • 06:00
I benefici fiscali del Superbonus sono correlati al sostenimento delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili. Pertanto, i lavori per le unifamiliari potranno essere validamente ultimati anche oltre il termine del 31 dicembre 2022.
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Nel caso di interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 119 c. 9 lett. b) Decreto Rilancio (le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari), è previsto che “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Ai fini dell'attestazione dei SAL (stato avanzamento lavori) il direttore dei lavori dovrà redigere una apposita dichiarazione basata su idonea documentazione probatoria. A questo proposito, potrà essere utilizzato: il libretto delle misure, lo stato d'avanzamento lavori, il rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture. Quindi, il direttore dei lavori dovrà redigere la dichiarazione “non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie”. È poi opportuno che la stessa venga trasmessa tramite PEC o raccomandata al committente e all'impresa, comprensiva degli allegati probatori. I documenti dovranno essere messi a disposizione degli organi di controllo, su richiesta, e allegati alla documentazione finale di chiusura del cantiere.
Esecuzione del 30% dell'intervento complessivo
Da quanto appreso dalla citata normativa, l'esecuzione del 30% permette di superare lo sbarramento del 30 settembre 2022 con riferimento ai “lavori complessivi”. Come sottolineato dai tecnici, la prima difficoltà riscontrata riguarda proprio l'intervento complessivo: ad esempio, se raggiunti determinati lavori per il 40% che danno diritto alla detrazione (lavori energetici come isolamento termico, sostituzione impianti, ecc.) ma che nell'insieme non superano il 30% dell'intervento complessivo, il beneficiario non ha la possibilità di godere della proroga. Tuttavia, secondo altra chiave di lettura, il riferimento è a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo, senza distinzioni (non solo quelle oggetto di agevolazione, ma tutte le lavorazioni dedotte nel titolo edilizio), e comprensive delle spese tecniche. In altri termini, anche lavori non agevolati con il Superbonus (quindi eventualmente agevolati con altre fattispecie), contano ai fini del raggiungimento della soglia.
Ultimazione dei lavori
Come precisato dalla Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'art. 119 DL 34/2020.
Ebbene, la norma non è chiara in merito all'ultimazione dei lavori (c.d. 70%). Difatti, la disposizione citata indica solo 2 elementi collegati per le unifamiliari:
Secondo uno studio dei tecnici, non è necessario terminare il restante 70% dei “lavori complessivi” entro fine anno. Difatti:
Alla luce di quanto innanzi esposto, resta inteso che ai fini del Superbonus (contribuente persona fisica) vige il c.d. “principio di cassa”, in base al quale le spese sono detraibili in base alla data in cui sono sostenute, la quale coincide con la data dei bonifici. Dunque, condizione necessaria per il bonus è l'esecuzione completa degli interventi stessi, secondo quanto indicato nei relativi atti abilitativi e nei tempi previsti dagli atti stessi. Ne consegue che, alla luce dell'interpretazione esposta e del ragionamento dei tecnici, i lavori potranno essere validamente ultimati anche oltre il termine del 31 dicembre 2022.
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