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giovedì 22/09/2022 • 06:00

Fisco Superbonus

Entro il 31 dicembre va realizzato il 70% dei lavori per le unifamiliari?

I benefici fiscali del Superbonus sono correlati al sostenimento delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili. Pertanto, i lavori per le unifamiliari potranno essere validamente ultimati anche oltre il termine del 31 dicembre 2022.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Nel caso di interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 119 c. 9 lett. b) Decreto Rilancio (le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari), è previsto che “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Ai fini dell'attestazione dei SAL (stato avanzamento lavori) il direttore dei lavori dovrà redigere una apposita dichiarazione basata su idonea documentazione probatoria. A questo proposito, potrà essere utilizzato: il libretto delle misure, lo stato d'avanzamento lavori, il rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture.  Quindi, il direttore dei lavori dovrà redigere la dichiarazione “non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie”. È poi opportuno che la stessa venga trasmessa tramite PEC o raccomandata al committente e all'impresa, comprensiva degli allegati probatori. I documenti dovranno essere messi a disposizione degli organi di controllo, su richiesta, e allegati alla documentazione finale di chiusura del cantiere.

Esecuzione del 30% dell'intervento complessivo

Da quanto appreso dalla citata normativa, l'esecuzione del 30% permette di superare lo sbarramento del 30 settembre 2022 con riferimento ai “lavori complessivi”. Come sottolineato dai tecnici, la prima difficoltà riscontrata riguarda proprio l'intervento complessivo: ad esempio, se raggiunti determinati lavori per il 40% che danno diritto alla detrazione (lavori energetici come isolamento termico, sostituzione impianti, ecc.) ma che nell'insieme non superano il 30% dell'intervento complessivo, il beneficiario non ha la possibilità di godere della proroga.  Tuttavia, secondo altra chiave di lettura, il riferimento è a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo, senza distinzioni (non solo quelle oggetto di agevolazione, ma tutte le lavorazioni dedotte nel titolo edilizio), e comprensive delle spese tecniche. In altri termini, anche lavori non agevolati con il Superbonus (quindi eventualmente agevolati con altre fattispecie), contano ai fini del raggiungimento della soglia.

Ultimazione dei lavori

Come precisato dalla Circ. AE 23 giugno 2022 n. 23/E, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'art. 119 DL 34/2020.

Ebbene, la norma non è chiara in merito all'ultimazione dei lavori (c.d. 70%). Difatti, la disposizione citata indica solo 2 elementi collegati per le unifamiliari:

  • spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • lavori dell'intervento complessivo pari al 30% entro il 30 settembre 2022.

Secondo uno studio dei tecnici, non è necessario terminare il restante 70% dei “lavori complessivi” entro fine anno. Difatti:

  • come indicato precedentemente, la normativa fa riferimento alla data di sostenimento delle spese; sicché, l'ultimazione dei lavori può essere anche successiva. A questo proposito, con Risp. MEF (Interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055) è stato precisato che i benefici sono correlati al “sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili”, l'importante è che vengano effettivamente completati. Difatti, la mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito fissato dalla norma determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita. Quindi, seguendo questa interpretazione, i bonus legati al SAL (stato avanzamento lavori), anche se gli interventi sono realizzati dopo la scadenza della specifica agevolazione, sono salvi, a condizione che le fatture e i pagamenti siano effettuati entro il 2021 e che i lavori siano, in seguito, effettivamente eseguiti;
  • inoltre, in merito al diritto alla detrazione (cessione del credito o sconto in fattura) l''Agenzia delle Entrate – DRE Veneto, con la Risp. AE 25 giugno 2021 n. 907-1595, ha chiarito che, per usufruire dell'opzione di cui all'art. 121 DL 34/2020 in luogo della detrazione del 110%, è necessario che le spese sostenute e il SAL siano pari almeno al 30% nel medesimo periodo d'imposta. Invero, a parere del Fisco, devono coesistere entrambe le condizioni (spese sostenute e importo del SAL pari al 30%) nel medesimo anno di imposta, per usufruire della opzione di cui all'art. 121, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 DL 34/2020.

Alla luce di quanto innanzi esposto, resta inteso che ai fini del Superbonus (contribuente persona fisica) vige il c.d. “principio di cassa”, in base al quale le spese sono detraibili in base alla data in cui sono sostenute, la quale coincide con la data dei bonifici. Dunque, condizione necessaria per il bonus è l'esecuzione completa degli interventi stessi, secondo quanto indicato nei relativi atti abilitativi e nei tempi previsti dagli atti stessi. Ne consegue che, alla luce dell'interpretazione esposta e del ragionamento dei tecnici, i lavori potranno essere validamente ultimati anche oltre il termine del 31 dicembre 2022.

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