martedì 20/09/2022 • 11:57
Le spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto che comportano il miglioramento sismico dell'edificio rientrano tra quelle ammesse al superbonus anche a seguito dell'indennizzo pagato dalla compagnia di assicurazione. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 458 del 20 settembre 2022
redazione Memento
Con la risposta n. 458 del 20 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli interventi di ricostruzione del tetto di un condominio con migliorie antisismiche, avviati dopo il versamento dell'acconto degli indennizzi da parte di una compagnia assicurativa, possono fruire del superbonus, a condizione che l'intervento prospettato possa essere tecnicamente riconducibile agli interventi trainanti antisismici (previsti dall'art. 119 c. 4 DL 34/2020). Nel caso di specie, il condominio, soggetto alla sorveglianza delle belle arti e assicurato contro il danno da incendi, ha ricevuto l'indennizzo a seguito di un incendio che ha danneggiato l'ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde. L'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (es. incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, sono da considerarsi interamente a carico del contribuente (Circ. AE 25 luglio 2022 n. 28/E). Nel caso di specie, pertanto, la somma ricevuta a titolo di indennizzo non va sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati. Il superbonus, al contrario, non spetta se le spese sostenute sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente, in questo caso, devono essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione del 110%. Si ricorda, infine, che l'efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (art. 119 c. 13 DL 34/2020). Fonte: Risp. AE 20 settembre 2022 n. 458
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