mercoledì 21/09/2022 • 06:00
È stato pubblicato il decreto contenente le modalità e i criteri di attuazione del credito d'imposta a favore di soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista. L'agevolazione è concessa per massimo il 40% del costo delle spese sostenute tra il 1°gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
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Il Decreto sopra menzionato è attuativo di quanto previsto dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Difatti l'art. 1 c. 117 della citata Legge, ha disposto un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti fino al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli, o per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività (c.d. bonus chef).
Il Decreto del 1° luglio 2022, è gestito dal Ministero, fatte salve le attività svolte dall'Agenzia delle Entrate. Per la gestione degli interventi, il Ministero si avvale dell'assistenza tecnica di INVITALIA.
Soggetti beneficiari
Entrando nel merito, il Decreto in commento, all'art. 5, chiarisce che l'agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, che abbiano sostenuto, tra la data del 1° gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022 una o più delle spese ammissibili relative a:
Inoltre, per poter beneficiare del credito d'imposta i soggetti devono essere:
Sono, in ogni caso, escluse dalla predetta agevolazione i soggetti che si trovano in condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Agevolazione
L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili sopra evidenziate, sostenute tra il 1°gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Si evidenzia che, l'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di € 6.000,00.
Modalità di accesso all'agevolazione
Per fruire dell'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese, presentano al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero. I soggetti richiedenti, nell'istanza, dichiarano il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dell'agevolazione e riportano l'elenco delle spese sostenute, allegando la documentazione giustificativa delle predette spese e del relativo pagamento nonché di quella comprovante il requisito di essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021.
Lo schema, il contenuto dell'istanza e termini di presentazione della stessa, saranno stabiliti con un successivo Provvedimento.
Concessione del credito
Trascorso il termine finale per la presentazione delle summenzionate istanze, il Ministero accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell'istanza e verifica, tramite il Registro Nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto richiedente, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis.
Il credito d'imposta concesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Modello F24, da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR.
Il citato credito, inoltre, può successivamente essere ceduto a terzi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Si evidenzia, infine, che, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
A seguito dei controlli effettuati, il Ministero può revocare l'agevolazione concessa, quando si verificano determinati casi, ossia:
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