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lunedì 19/09/2022 • 14:23

Lavoro Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Denuncia lavoro temporaneo: si riparte con il servizio online

L’INAIL comunica, con Istruzione operativa 16 settembre 2022 n. 8493, il ripristino, a partire dal 20 settembre 2022, del servizio online per la presentazione della denuncia di nuovo lavoro temporaneo.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03
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In arrivo novità per la presentazione telematica, da parte dei datori di lavoro, della denuncia di lavoro temporaneo e di ogni sua eventuale modificazione.

Dal 20 settembre 2022, infatti, viene ripristinato il servizio online per effettuare la denuncia, a seguito della temporanea chiusura determinata da alcune problematiche tecniche.

Il servizio, come comunica l’Istituto con la nuova Istruzione operativa 16 settembre 2022 n. 8493, è accessibile nella sezione “Servizi online” del sito www.inail.it.

I manuali relativi al servizio sono disponibili al percorso "Supporto > Guide e manuale operativi o Servizi online > Manuali operativi".

La relativa modulistica, invece, è pubblicata in "Atti e documenti > Moduli e Modelli > Assicurazione > Gestione rapporto assicurativo".

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL i lavori che intende svolgere contestualmente all'inizio dell'attività (o entro i 5 giorni successivi se non è possibile presentare la denuncia contestuale, per la natura dei lavori o per necessità legate all'inizio dell'attività: art. 12 DPR 1124/65; Circ. INAIL 10 ottobre 2003 n. 59).

L'obbligo di denuncia è assolto dal datore di lavoro:

  • imprenditore, tramite la comunicazione unica di avvio di attività d'impresa, da trasmettere in via telematica o su supporto informatico alla CCIAA, la quale - a sua volta - provvede ad inviarla all'INAIL;
  • non imprenditore, tramite la denuncia dei lavori da trasmettere in via telematica.

La denuncia di iscrizione all'INAIL tramite comunicazione unica è ammessa se, contestualmente, è inoltrata alla CCIAA la domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività (o la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta).

In quali casi si è esonerati dall’obbligo?

L'INAIL può dispensare il datore di lavoro dall'obbligo di denuncia se i lavori, classificabili in una delle lavorazioni già denunciate (art. 13, c. 9, All. DM 27 febbraio 2019 n. 30):

  • richiedono l'impiego di non più di 5 persone;
  • non durano più di 15 giorni, in caso di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità, nonché nelle altre ipotesi in cui se ne ravvisi l'opportunità.

L'INAIL, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, emette il provvedimento di dispensa o, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.

Cosa accade dopo la denuncia?

L'INAIL, ricevuta la denuncia:

Quando la denuncia è effettuata mediante la comunicazione unica di attività d'impresa, la CCIAA provvede ad inviarla all'INAIL e quest'ultimo, entro i successivi 7 giorni, comunica in via telematica all'impresa i dati relativi alla posizione assicurativa.

Lavori di carattere temporaneo

Il datore di lavoro, che eserciti lavori di carattere temporaneo in più sedi, come illustrato deve presentare tramite il servizio telematico dell’Istituto la denuncia di ogni singolo lavoro o di ogni sua eventuale modificazione.

Tale obbligo è normativamente previsto dalle Modalità di applicazione delle Tariffe 2019 (art. 15 DM 27 febbraio 2019).

Tutti i lavori a carattere temporaneo classificabili alla stessa voce di tariffa sono inclusi in un’unica posizione assicurativa gestita dalla Sede INAIL territorialmente competente in ragione della sede legale della ditta.

Di ciò è data comunicazione al datore di lavoro con provvedimento motivato.

Il datore di lavoro deve fornire all’INAIL tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse prestate.

Fonte: Istruzione operativa 16 settembre 2022 n. 8493

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