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venerdì 16/09/2022 • 14:15

Lavoro Infortunio e malattia professionale

Danno biologico: rivalutazione degli importi dal 1° luglio 2022

L’INAIL, con la Circolare 15 settembre 2022 n. 35, conferma la rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2022, degli importi a titolo di indennizzo del danno biologico disposta con precedente Decreto dal ministero del Lavoro.

a cura di

redazione Memento

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Arriva la conferma da parte dell’INAIL della rivalutazione annuale degli importi a titolo di indennizzo del danno biologico disposta con il DM 2 agosto 2022 n. 143 dal ministero del Lavoro.

Con la Circ. INAIL 15 settembre 2022 n. 35, infatti, l’Istituto comunica la rivalutazione a partire dal 1° luglio 2022 nella misura dell’1,9%, come precedentemente disposto dal ministero.

Il meccanismo di rivalutazione automatica

La Legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL (art. 13 D.Lgs. 38/2000) sono rivalutati, con decreto del ministro del Lavoro, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.

La stessa Legge di stabilità ha previsto, inoltre, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.

Alla luce della norma di salvaguardia, dunque, gli importi delle prestazioni economiche degli indennizzi per danno biologico vigenti al 1° luglio 2020, sono stati confermati con decorrenza 1° luglio 2021, in relazione alla variazione percentuale negativa registrata dall’indice ISTAT per l’anno di osservazione.

Cosa cambia con la rivalutazione 2022?

Per l’anno 2022, l’ISTAT ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra il 2020 e il 2021, pari all’1,9%.

Con il DM 2 agosto 2022 n. 143, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2022.

Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con DM 12 luglio 2000.

A quali ratei si applica la rivalutazione?

In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2022.

Ratei di rendita 

Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2022, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta agli incrementi relativi alle precedenti rivalutazioni.

I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2022.

Indennizzi in capitale

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2022, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.

Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2022, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2022 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.

Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2022.

Come vengono corrisposti gli importi?

Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza elaborato a livello centrale.

Fonte: Circ. INAIL 15 settembre 2022 n. 35

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