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venerdì 16/09/2022 • 06:00

Fisco Decreto Aiuti bis e bonus edilizi

Dalla responsabilità dei cessionari all'installazione semplificata di vetrate

Gli emendamenti alla disciplina della cessione del credito per i bonus edilizi prevedono la responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo e colpa grave. Inoltre, in materia edilizia, sono state semplificate le norme per l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

+ -
  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Arrivano delle novità importanti in materia fiscale e dell'edilizia.

Responsabilità solidale solo in caso di dolo o colpa grave

All'art. 121 c. 6 DL 34/2020, dopo le parole “in presenza di concorso nella violazione” sono state aggiunte le seguenti: “con dolo o colpa grave”. Pertanto, la nuova disposizione sarà del seguente tenore:

“Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.

Ebbene, al fine di una maggiore comprensione della disposizione in commento, sono necessari alcune precisazioni:

Aspetti generali sul dolo e sulla colpa

In generale, la differenza tra colpa e dolo è che la colpa è conseguenza di negligenza, imprudenza e imperizia, mentre il dolo si ha quando l'azione è pienamente volontaria. Per meglio dire:

  • il dolo esprime la volontarietà dell'azione e risulta essere decisamente più grave della colpa;
  • la colpa, invece, è una forma di responsabilità che prescinde dalla volontà di un'azione ma che è legata ad una negligenza, imprudenza o imperizia.

Chiarite le principali differenze, occorre sottolineare anche colpa lieve e colpa grave sono due sfumature del concetto di colpa:

  • la colpa lieve è uno sbaglio minimo, “accettabile”, anche se fonte di responsabilità per chi lo commette (ad esempio, la colpa lieve fa sorgere responsabilità in capo al professionista che deve eseguire una prestazione tutto sommato semplice o di normale difficoltà, ma non nell'ipotesi in cui ci si trovi davanti a un incarico particolarmente complesso);
  • la colpa grave, invece, consiste in un errore inescusabile (violazione macroscopica dell'obbligo di diligenza. Ad esempio, l'avvocato che dimentica di depositare gli atti più importanti; l'ingegnere che decide di edificare su un terreno instabile).

Applicazioni della nuova norma

Con l'emendamento in esame viene riformulato il comma 6 dell'art. 121 DL 34/2020 prevedendo che, in tutte le ipotesi in cui siano stati acquistati nel rispetto delle previsioni di legge con tanto di visto di conformità, asseverazioni e attestazioni di cui agli artt. 119 e 121 c. 1-ter del medesimo decreto, il cessionario può essere chiamato in solido con il cedente solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave. Ciò, dovrebbe comportare che la responsabilità in solido deve essere individuata sulla base degli elementi riscontrabili in tutte quelle ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito. Con le nuove modifiche, dunque, si cerca di limitare la responsabilità solidale, ai soli casi in cui, purché ci siano il visto e le asseverazioni, ricorrano le ipotesi di dolo o colpa grave.

Tuttavia, alla luce dei primi dubbi sollevati dagli operatori della materia in esame, sarebbe opportuno che l'Agenzia delle Entrate intervenisse per fornire soluzioni interpretative della nuova disposizione. Difatti, tra i dubbi sorti tra gli operatori, vi è quello in base al quale è necessario definire il livello di diligenza richiesto.

Efficacia delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni, come evidenziato nel citato emendamento approvato, si applicheranno esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni appositamente previste dall'art. 119 e art. 121 c. 1-ter DL 34/2020.  Invece, per i crediti sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni (quindi per quelli ante 21 novembre 2021, data di entrata in vigore della prima stretta), il cedente (a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari da società appartenenti a un gruppo bancario ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia) che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione sopra citata (art. 121 c. 1-ter  DL 34/2020).

Semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili

Tra gli emendamenti, inoltre, sono state approvate alcune modifiche al Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001). In particolare, l'emendamento prevede dopo la lett. b) c. 1 art. 6 DPR 380/2001 una nuova disposizione indicata come b-bis) (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili). I principali aspetti della nuova disposizione sono:

  • classificazione delle vetrate: gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
  • funzioni delle vetrate: tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

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