venerdì 16/09/2022 • 06:00
Gli emendamenti alla disciplina della cessione del credito per i bonus edilizi prevedono la responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo e colpa grave. Inoltre, in materia edilizia, sono state semplificate le norme per l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili.
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Arrivano delle novità importanti in materia fiscale e dell'edilizia.
Responsabilità solidale solo in caso di dolo o colpa grave
All'art. 121 c. 6 DL 34/2020, dopo le parole “in presenza di concorso nella violazione” sono state aggiunte le seguenti: “con dolo o colpa grave”. Pertanto, la nuova disposizione sarà del seguente tenore:
“Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.
Ebbene, al fine di una maggiore comprensione della disposizione in commento, sono necessari alcune precisazioni:
Aspetti generali sul dolo e sulla colpa
In generale, la differenza tra colpa e dolo è che la colpa è conseguenza di negligenza, imprudenza e imperizia, mentre il dolo si ha quando l'azione è pienamente volontaria. Per meglio dire:
Chiarite le principali differenze, occorre sottolineare anche colpa lieve e colpa grave sono due sfumature del concetto di colpa:
Applicazioni della nuova norma
Con l'emendamento in esame viene riformulato il comma 6 dell'art. 121 DL 34/2020 prevedendo che, in tutte le ipotesi in cui siano stati acquistati nel rispetto delle previsioni di legge con tanto di visto di conformità, asseverazioni e attestazioni di cui agli artt. 119 e 121 c. 1-ter del medesimo decreto, il cessionario può essere chiamato in solido con il cedente solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave. Ciò, dovrebbe comportare che la responsabilità in solido deve essere individuata sulla base degli elementi riscontrabili in tutte quelle ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata all'arricchimento dei promotori dell'illecito. Con le nuove modifiche, dunque, si cerca di limitare la responsabilità solidale, ai soli casi in cui, purché ci siano il visto e le asseverazioni, ricorrano le ipotesi di dolo o colpa grave.
Tuttavia, alla luce dei primi dubbi sollevati dagli operatori della materia in esame, sarebbe opportuno che l'Agenzia delle Entrate intervenisse per fornire soluzioni interpretative della nuova disposizione. Difatti, tra i dubbi sorti tra gli operatori, vi è quello in base al quale è necessario definire il livello di diligenza richiesto.
Efficacia delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni, come evidenziato nel citato emendamento approvato, si applicheranno esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni appositamente previste dall'art. 119 e art. 121 c. 1-ter DL 34/2020. Invece, per i crediti sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni (quindi per quelli ante 21 novembre 2021, data di entrata in vigore della prima stretta), il cedente (a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari da società appartenenti a un gruppo bancario ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia) che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione sopra citata (art. 121 c. 1-ter DL 34/2020).
Semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili
Tra gli emendamenti, inoltre, sono state approvate alcune modifiche al Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001). In particolare, l'emendamento prevede dopo la lett. b) c. 1 art. 6 DPR 380/2001 una nuova disposizione indicata come b-bis) (Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili). I principali aspetti della nuova disposizione sono:
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