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venerdì 16/09/2022 • 06:00

Fisco Decreto Aiuti bis e bonus edilizi

Dalla responsabilità dei cessionari all'installazione semplificata di vetrate

Gli emendamenti alla disciplina della cessione del credito per i bonus edilizi prevedono la responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo e colpa grave. Inoltre, in materia edilizia, sono state semplificate le norme per l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili.

di Maurizio Tarantino - Avvocato

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Arrivano delle novità importanti in materia fiscale e dell'edilizia. Responsabilità solidale solo in caso di dolo o colpa grave All'art. 121 c. 6 DL 34/2020, dopo le parole “in presenza di concorso nella violazione” sono state aggiunte le seguenti: “con dolo o colpa grave”. Pertanto, la nuova disposizione sarà del seguente tenore: “Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”. Ebbene, al fine di una maggiore comprensione della disposizione in commento, sono necessari alcune precisazioni: Aspetti generali sul dolo e sulla colpa In generale, la differenza tra colpa e dolo è che la colpa è conseguenza di negligenza, imprudenza e imperizia, mentre il dolo si ha quando l'azione è pienamente volontaria. Per meglio dire: il dolo esprime la volontarietà dell'azione e risulta essere decisamente più grave della colpa;...

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