giovedì 15/09/2022 • 06:00
Con un emendamento inserito nell'iter di approvazione del Decreto Aiuti-bis viene modificata la legge di riforma del processo tributario, nella parte in cui dispone la definizione delle liti fiscali pendenti presso la Cassazione, ampliandone la portata oltre a risolvere un contrasto normativo che si era palesato.
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Sul filo di lana rispetto alla data del prossimo 16 settembre, di entrata in vigore della Legge 130/2022 recante la riforma del processo tributario, il DL 115/2022 denominato “Aiuti bis” provvede opportunamente a modificare l'assetto della definizione delle liti fiscali pendenti per cassazione, prevista dall'articolo 5 della legge.
Il “contrasto” risolto
La versione attualmente vigente della norma prevede, ai commi 1 e 2, la possibilità della definizione delle controversie “pendenti alla data del 15 luglio 2022”, articolata a seconda dei casi in cui l'Agenzia delle Entrate abbia incassato una “doppia conforme”, ossia la soccombenza in entrambi i gradi del giudizio di merito prevista dal primo comma, ovvero quando la stessa sia risultata soccombente, in tutto o in parte, in uno dei giudizi di merito, secondo la previsione del secondo comma.
A fare da contraltare a tali previsioni, però, giunge il quarto comma del medesimo articolo che dispone come “Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge”: ossia, entro il 16 settembre 2022.
Questa previsione, insomma, prevede uno spartiacque temporale più ampio rispetto alla delimitazione fissata dal Legislatore con i primi due commi: e ciò aveva ingenerato non pochi dubbi tra gli operatori, atteso che la “interpretazione autentica” del quarto comma era in aperto contrasto con le controversie definibili (peraltro articolate anche da un punto di vista del “valore della lite” e della percentuale di imposta da corrispondere per la definizione).
Ora, con la modifica in commento, l'eliminazione del riferimento “allea data del 15 luglio 2022” risolve al contempo il problema del “contrasto” e amplia la portata della definizione ricomprendendo posizioni che, altrimenti, potevano risultare escluse dal “taglio alle liti” previsto per i giudizi di legittimità.
Lo spartiacque del 16 settembre 2022
L'unico dies a quo, pertanto, è quello dell'entrata in vigore della Legge 130/2022, ossia il 16 settembre: il che significa che per rientrare nella definizione, fermi restando i “tetti” previsti dai primi due commi dell'articolo 5, il ricorso deve essere stato notificato alla controparte Agenzia delle Entrate entro tale data.
In sostanza vengono fatti “rientrare” nella definizione i ricorsi per cassazione notificati dal 16 luglio scorso in poi ovvero quelli “notificabili” entro il 16 settembre.
Rispetto alla versione originaria della norma ciò può significare, ricorrendone i presupposti, la presentazione di un ricorso per cassazione last minute appositamente per beneficiare della definizione, a nulla rilevando l'esistenza o meno di eventuali vizi di legittimità che affliggono la sentenza della CTR che potrebbe far valere il contribuente ovvero dell'opportunità, per i ricorsi già notificati, di proseguire il giudizio in quanto la controversia è ritenuta meritevole di accoglimento.
Visto che la norma fa espresso riferimento alla “notifica”, l'adempimento da eseguire entro la data in questione per rientrare nella definizione è soltanto questo: non rileva, dunque, la circostanza che il procedimento sia ancora “monco” della costituzione in giudizio mediante il deposito presso la Cancelleria della Corte Suprema è una circostanza ininfluente ai fini dell'ottenimento del beneficio.
Fermo restando, naturalmente, il perfezionamento della presentazione della domanda di definizione e il pagamento degli importi dovuti entro il 16 gennaio 2023: ossia entro il 120° giorno dalla data di entrata in vigore della legge ma tenendo in considerazione il fatto che la scadenza, 14 gennaio 2023, cade di sabato.
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