martedì 06/09/2022 • 06:00
La legge di riforma del processo tributario entrerà in vigore il 16 settembre 2022 ma le varie “scalettature temporali” delle norme sono molto articolate e meritano, pertanto, particolare attenzione ai fini procedurali anche per non incappare in eccezioni di inammissibilità.
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Sintesi e panoramica delle novità più salienti
Come anticipato in precedenti interventi, molti ed importanti sono le novità che introduce il legislatore relativamente al nuovo rito tributario. Solo per iniziare a focalizzare alcuni temi:
Novità in corso dal 16 settembre e quelle successive
Le novità contenute nella legge sulla riforma del processo tributario non entreranno in vigore alla data del 16 settembre 2022, alcune saranno splittate al 1° gennaio 2023 o, vedremo, anche dopo.
Esaminiamole partitamente:
Dal 16 settembre 2022:
Non sarà chiesta la presentazione di una garanzia se il soggetto che richiede tale cautelare ha un indice di affidabilità ISA pari a 9.
Dal 1° gennaio 2023:
- per i ricorsi notificati dopo il 1° gennaio 2023 con oggetto cause per valore fino ad € 3.000,00 saranno di competenza del Giudice Tributario monocratico. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile;
- cessazione incarico “vecchi” Giudici Tributari. I Giudici di primo e di secondo grado cessano dall'incarico, con le seguenti scadenze:
- condanna alle spese. Dai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore l'automatica condanna alle spese del resistente ove il ricorso sia accolto per le stesse ragioni esposte nel ricorso-reclamo, sempre per le liti di valore sino a € 50.000;
- definizione agevolata Cassazione. La domanda per la presentazione della definizione agevolata dei ricorsi pendenti in Cassazione deve essere presentata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge 16 settembre 2022, quindi entro il 14 gennaio 2023.
In particolare, l'art. 5 regola la nuova definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
Saranno definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il cui valore sia non superiore a € 100.000; saranno invece definite con il pagamento di un importo pari al 20% del valore le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il cui valore non sia superiore a € 50.000.
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