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martedì 06/09/2022 • 06:00

Fisco Processo tributario

Parte il countdown per il nuovo calendario del contenzioso

La legge di riforma del processo tributario entrerà in vigore il 16 settembre 2022 ma le varie “scalettature temporali” delle norme sono molto articolate e meritano, pertanto, particolare attenzione ai fini procedurali anche per non incappare in eccezioni di inammissibilità.

di Vincenzo Cristiano - Avvocato, Studio AC

di Angelo Carlo Colombo - Commercialista e managing partner, Studio AC

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Sintesi e panoramica delle novità più salienti Come anticipato in precedenti interventi, molti ed importanti sono le novità che introduce il legislatore relativamente al nuovo rito tributario. Solo per iniziare a focalizzare alcuni temi: nuova denominazione dei Giudici Tributari. Rispettivamente saranno Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (attenzione quindi al previo riferimento nei ricorsi di primo e secondo grado); nomina di un Giudice Tributario unico per le cause inferiori ad € 3.000,00; l'onere in capo all'Amministrazione finanziaria per provare i propri accertamenti. Nello specifico, il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati; l'istituzione di uno specifico concorso per i Giudici Tributari Professionali. In particolare, ai magistrati tributari speciali reclutati per concorso pubblico si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili; avranno un ruolo autonomo e distinto rispetto al ruolo del 2011 dei giudici tributari non vincitori di concorso pubblico, mentre per i giudici tributari non vincitori di concorso pubblico la nomina continua a non costituire in nessun caso rapporto di pubblico impiego; ingresso della prova testimoniale “scritta”; previsione di apposite sanzioni al Funzionario dell'Amministrazione che nega la mediazione, poi “confermata” nel processo; l'udienza di sospensione deve essere fissata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e comunicata 5 giorni liberi prima dell'udienza; in ogni caso, l'udienza di trattazione della sospensiva non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di merito; la prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” – ISA. Novità in corso dal 16 settembre e quelle successive Le novità contenute nella legge sulla riforma del processo tributario non entreranno in vigore alla data del 16 settembre 2022, alcune saranno splittate al 1° gennaio 2023 o, vedremo, anche dopo. Esaminiamole partitamente:     Dal 16 settembre 2022: il nuovo nomen dei Giudici Tributari. Verrà adoperata la denominazione Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado e Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado, in luogo, rispettivamente di Commissione Tributaria Provinciale e Commissione Tributaria Regionale; il Giudice può ammettere la prova testimoniale scritta, assunta secondo le forme dell'art. 257 bis c.p.c.; saranno aumentate del 50% le spese relative alla condanna spese se una delle parti (o tutte e due) non abbiamo accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, senza giustificato motivo; conciliazione proposta dal giudice. Il Giudice tributario, per le causa inferiori ad € 50.000,00 (soggette a reclamo), può proporre, d'ufficio, unaproposta conciliativa della causa; garanzia per la cautelare. Non sarà chiesta la presentazione di una garanzia se il soggetto che richiede tale cautelare ha un indice di affidabilità ISA pari a 9.   Dal 1° gennaio 2023: - per i ricorsi notificati dopo il 1° gennaio 2023 con oggetto cause per valore fino ad € 3.000,00 saranno di competenza del Giudice Tributario monocratico. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile; - cessazione incarico “vecchi” Giudici Tributari. I Giudici di primo e di secondo grado cessano dall'incarico, con le seguenti scadenze: il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2023; il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré' anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell'anno 2024; il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al   compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2026; - condanna alle spese. Dai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore l'automatica condanna alle spese del resistente ove il ricorso sia accolto per le stesse ragioni esposte nel ricorso-reclamo, sempre per le liti di valore sino a € 50.000; - definizione agevolata Cassazione. La domanda per la presentazione della definizione agevolata dei ricorsi pendenti in Cassazione deve essere presentata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge 16 settembre 2022, quindi entro il 14 gennaio 2023. In particolare, l'art. 5 regola la nuova definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. Saranno definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il cui valore sia non superiore a € 100.000; saranno invece definite con il pagamento di un importo pari al 20% del valore le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il cui valore non sia superiore a € 50.000.

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