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giovedì 15/09/2022 • 05:00

Fisco Agenzia delle Entrate

Credito d’imposta per i carburanti della pesca, c'è il codice tributo

Pubblicata la Ris. AE 14 settembre 2022 n. 48/E, con la quale viene istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca.

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca (art. 3-bis DL 50/2022 conv. in L. 91/2022). Il codice è il “6967” denominato “credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca (secondo trimestre 2022)”.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il legislatore ha esteso il credito d'imposta di cui all'art. 18 DL 21/2022 conv. in L. 51/2022 alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca. Il credito d'imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, è utilizzato in compensazione, mediante modello F24, oppure è ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

FONTE: Ris. AE 14 settembre 2022 n. 48/E

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