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martedì 13/09/2022 • 11:19

Lavoro Novità dall'INPS

Imprese di cabotaggio e crocieristiche: accesso allo sgravio contributivo

L’INPS, con il Mess. 12 settembre 2022 n. 3353, illustra le modalità di accesso allo sgravio contributivo previsto dal DL “Agosto” (art. 88 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020) in favore delle imprese di cabotaggio e crocieristiche.

a cura di

redazione Memento

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Il DL “Agosto” (art. 88 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020), per combattere gli effetti negativi della pandemia da COVID-19, ha previsto un esonero contributivo in favore delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo.

Si tratta dell'estensione di uno sgravio già previsto (art. 6, c. 1, DL 457/97 conv. in L. 30/98) anche alle imprese armatoriali con sede legale o aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Tale esonero era previsto per il periodo 1° agosto 2020 - 31 dicembre 2021.

L'INPS, con un nuovo Messaggio, fornisce le necessarie istruzioni operative per accedere allo sgravio, di seguito sintetizzate.

Campo di applicazione

L'esonero riguarda le imprese armatoriali con sede legale o aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, o degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che esercitano, con tali navi, le attività ivi elencate (attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali).

Misura dell'esonero

Il beneficio in argomento riguarda la contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta per i marittimi imbarcati sulle navi e si riferisce sia alla contribuzione dovuta dagli armatori sia a quella dovuta dai marittimi imbarcati. La misura dell'esonero in argomento è pari alla totalità (100%) dei contributi dovuti per i marittimi imbarcati.

Lavoratori per i quali opera l'incentivo

L'esonero trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle navi ivi indicate. Viceversa, l'esonero contributivo non trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi extracomunitari.

L'armatore di navi iscritte nei registri di Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, che abbia sede legale o stabile organizzazione nel territorio italiano, potrà godere dell'esonero contributivo limitatamente ai marittimi residenti in Italia.

Contribuzione soggetta all'esonero

Sono soggette all'esonero contributivo le somme complessivamente dovute per i seguenti contributi:

IVS

33%

NASPI (*)

1,31%

Contr. art. 25 L. 854/78

0,30%

Fondo di garanzia TFR (L. 297/82)

0,20%

Malattia

2,22%

Maternità

0,46%

CUAF

0,68%

(*) È soggetto all'esonero contributivo anche il contributo addizionale NASPI (1,40%) dovuto per contratti di lavoro a tempo determinato, nonché gli eventuali incrementi dovuti in caso di rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato (0,50% per ciascun rinnovo).

Cumulabilità

Non sono cumulabili con l'esonero contributivo in trattazione altri benefici contributivi già fruiti dalle imprese armatoriali interessate nel periodo agosto 2020 – dicembre 2021, quali, ad esempio, la c.d. Decontribuzione Sud.

Per le imprese che avessero già beneficiato della Decontribuzione Sud, si procede alla riduzione dell'esonero nella misura pari a quanto già fruito a titolo di Decontribuzione Sud.

Compilazione del flusso UNIEMENS

L'esposizione dei codici UNIEMENS riferiti all'esonero (“L233”, “L234”, “L235” e “L236”) deve avvenire nei flussi di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 per le imprese che si avvalgono del differimento contributivo.

Per le imprese che non si avvalgono del differimento, il conguaglio con i codici sopra riportati potrà avvenire nelle denunce di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.

Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'esonero contributivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Fonte: Mess. INPS 12 settembre 2022 n. 3353

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