lunedì 12/09/2022 • 06:00
È possibile fruire della detrazione del 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dal Decreto Rilancio, anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
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Con la Risp. AE 6 settembre 2022 n. 444, l'Agenzia delle Entrate risponde all'istante, società proprietaria di tre immobili regolarmente concessi in locazione, classificati tra i beni strumentali per natura. Alcuni dei conduttori hanno chiesto alla locatrice Società di effettuare degli interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Quesito
Secondo la società la norma non individua i soggetti beneficiari, difatti, nell'individuare gli immobili che godono dell'agevolazione, la norma si limita a menzionare gli «edifici esistenti» senza ulteriori specificazioni. Per le ragioni esposte, la società Istante ha posto al Fisco l'interrogativo della possibilità di fruire della detrazione prevista dall'art. 119-ter DL 34/2020.
A questo proposito, la società ritiene che:
Aspetti generali sulle detrazioni di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche
La principale definizione normativa è data dall'art. 2 lett. a) DM 14 giugno 1989 n. 236, secondo cui le barriere architettoniche sono:
Premesso ciò, ai fini di una maggiore comprensione delle detrazioni per gli interventi in commento, occorre evidenziare le percentuali (bonus) attuali.
Bonus 50%
La detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia dell'immobile è disciplinata dall'art. 16-bis c. 1 lett. e) TUIR. Secondo quanto riportato dalla Guida del Fisco (gennaio 2022), per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione IRPEF pari al:
È evidente che nel 2022 il bonus barriere architettoniche al 50% non sarà utilizzato, in quanto si potrà usare quello al 75% o, se ci sono le condizioni, al 110%.
Bonus 110%
Il bonus barriere architettoniche 110% - intervento trainato (sia da ecobonus che da sismabonus) è previsto dall'art. 119 c. 2 e 4 DL 34/2020. Questo significa che i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche devono avvenire contestualmente agli interventi trainanti, come l'isolamento termico delle superfici opache, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o interventi di messa in sicurezza statica della struttura. I lavori che possono essere eseguiti usufruendo dell'incentivo fiscale al 110% sono quelli previsti dall'art. 16-bis TUIR (DPR 917/186), includendo però anche quelli effettuati in favore di persone over 65.
Bonus del 75%
Infine, in argomento, si osserva che la L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La nuova agevolazione consiste in una detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
Soluzioni del Fisco
Alla luce delle argomentazioni innanzi esposte, il Fisco con la Risp. AE 6 settembre 2022 n. 444, ha precisato che:
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redazione Memento
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