giovedì 08/09/2022 • 06:00
I contribuenti che intendono fruire della maxi-agevolazione sino a fine anno per le villette unifamiliari, dovranno realizzare il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Tutta la documentazione dovrà essere allegata alla dichiarazione del direttore dei lavori.
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Edificio unifamiliare
Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio, che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Interventi su edifici unifamiliari
Entrando nel dettaglio, nel caso di interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 119 c. 9 lett. b) Decreto Rilancio (le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari), è previsto che “la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Proroga scadenza Superbonus
Per meglio dire, l'art. 14 c. 1 lett. a) DL 50/2022 (a seguito della conversione) ha prorogato di tre mesi la realizzazione del 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110%. La norma precisa altresì che il conteggio del 30% va riferito all'intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110%. Quindi, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Si tratta in particolare dei lavori realizzati sostanzialmente per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
Modalità di attestazione del 30% necessario alla proroga del superbonus
A questo proposito, la Commissione consuntiva istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Quesito settembre 2022 n. 1), ha confermato che in accordo a quanto indicato Risp. AE 24 novembre 2021 n. 791 si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione. In particolare, la Commissione ha confermato che ai fini dell'attestazione dei SAL (stato avanzamento lavori) il direttore dei lavori dovrà redigere una apposita dichiarazione basata su idonea documentazione probatoria. A questo proposito, potrà essere utilizzato:
Tutta documentazione che dovrà essere allegata alla dichiarazione del direttore dei lavori e che dovrà essere esibita nel caso di un eventuale richiesta degli organi di controllo.
La Commissione, infine, raccomanda:
Dichiarazione del direttore dei lavori
Quindi, da quanto appreso dalle indicazioni della Commissione, non si tratta di un SAL in senso tecnico in quanto il direttore dei lavori dovrà redigere una semplice dichiarazione. Quindi, per proteggersi da contestazioni, il direttore dei lavori dovrà muoversi tempestivamente e procedere a trasmettere la dichiarazione, corredata di allegati, al committente e all'impresa, attraverso posta elettronica certificata o raccomandata.
Fonte: Quesito Commissione consuntiva settembre 2022 n. 1
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