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Per far fronte all'emergenza da COVID-19, il Decreto Semplificazioni (art. 36, c. 4 bis, DL 73/2022 conv. in L. 122/2022) prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2023, della possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (art. 2 bis, c. 5, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020, il c.d. Decreto Cura Italia).

In precedenza, tale possibilità era prevista solamente fino al 31 dicembre 2022.

Rapporti tra i nuovi compensi e la pensione percepita

L'INPS ricorda che agli incarichi in questione non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico “quota 100” e “quota 102”, cioè la pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione da maturare nell'anno 2022.

Sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 dicembre 2023, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, ad eccezione della pensione ai lavoratori c.d. precoci.

Fonte: Mess. INPS 6 settembre 2022 n. 3287

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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