giovedì 01/09/2022 • 06:00
La Legge di Delegazione europea 2021 ha ampliato l'ambito di applicazione della Dir. UE 2019/2121 sulle operazioni transfrontaliere, al fine di eliminare barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico entro il 31 gennaio 2023.
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Pubblicata sulla GU n. 199 la Legge 127/2022 denominata “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021” (“Legge di Delegazione 2021”). La legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'UE introdotti dalla Legge 234/2012 (“Legge 234”). Come noto, il raccordo tra l'ordinamento italiano e quello UE concerne due aspetti distinti ma complementari: per un verso, la partecipazione delle istituzioni nazionali alla formazione di politiche e decisioni dell'UE (“Fase Ascendente”) e, per altro verso, l'attuazione della normativa UE sul piano interno (“Fase Discendente”). Con riguardo alla Fase Discendente, la Legge 234 ha riorganizzato il recepimento della normativa UE introducendo, in luogo della previgente legge comunitaria annuale, due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, limitata alle disposizioni di delega per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea, che contiene più in generale disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo. Si tratta di strumenti legislativi con contenuto proprio, definito dalla Legge 234 e finalizzato a garantire per l'appunto l'adempimento degli obblighi UE.
Legge di Delegazione 2021
La Legge di Delegazione 2021 entrerà in vigore il 10 settembre 2022 e contiene disposizioni di delega riguardanti temi vari e molto diversi tra loro, basti pensare che è volta a recepire/agevolare l'adeguamento con, 14 direttive, 21 regolamenti e 1 raccomandazione. Tra i vari temi vi sono: la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE; le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (“Operazioni transfrontaliere”); la protezione dei consumatori; trasporto su strada; crowdfunding per le imprese; cartolarizzazioni trasparenti e standardizzate. Nel presente articolo ci occuperemo delle Operazioni Transfrontaliere trattate dall'art. 3 della Legge di Delegazione 2021, il quale espressamente prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (“Direttiva 2121”), il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali della Legge 234, anche ulteriori principi e criteri direttivi specifici (“Principi e Criteri Specifici”).
Operazioni transfrontaliere più semplici
In generale, la Direttiva 2121, da recepirsi entro il 31 gennaio 2023, mira, emendando la previgente Dir. UE 2017/1132, a facilitare le Operazioni transfrontaliere, eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico.
Si stabilisce che i progetti di Operazioni transfrontaliere devono essere predisposti dagli organi di amministrazione. Ai soci e ai dipendenti è destinata una relazione che illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici e ne espone le implicazioni, corredata da un'ulteriore relazione di esperto indipendente. Specifiche norme disciplinano l'approvazione degli organi societari nonché la tutela dei soci, dei creditori e dei lavoratori.
Il Certificato Preliminare
Al regolare adempimento di tutte le procedure e formalità è subordinato il rilascio di un certificato preliminare (“Certificato Preliminare”) a cura dell'autorità designata, da condividere con lo Stato di destinazione. Il Certificato Preliminare non è rilasciato quando venga stabilito, in base al diritto nazionale, che l'operazione ha scopi abusivi o fraudolenti. All'autorità competente dello Stato di destinazione spetterà verificare la legalità delle operazioni ed eventualmente approvarle. La pubblicità è assicurata sia dallo Stato di partenza che da quello di destinazione con l'iscrizione in pubblici registri.
La Legge di Delegazione 2021 ha come scopo l'introduzione di norme che, nello stesso spirito della Direttiva 2121 e senza comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, siano applicabili oltre i confini in essa individuati, senza pertanto limitarsi al mero recepimento delle disposizioni e dei principi non derogabili dettati dal legislatore europeo.
I principi e criteri specifici
La Legge di Delegazione 2021 vuole, pertanto, ampliare l'ambito d'applicazione della Direttiva 2121. I principi e criteri specifici, infatti, intendono:
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