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giovedì 01/09/2022 • 06:00

Impresa Operazioni societarie straordinarie UE

Legge di Delegazione Europea: più semplici le operazioni transfrontaliere

La Legge di Delegazione europea 2021 ha ampliato l'ambito di applicazione della Dir. UE 2019/2121 sulle operazioni transfrontaliere, al fine di eliminare barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico entro il 31 gennaio 2023.

di Antonio Conforti - Dirigente Aziendale, Responsabile di Ufficio Legale e di Organismo di Vigilanza

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Pubblicata sulla GU n. 199 la Legge 127/2022 denominata “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021” (“Legge di Delegazione 2021”). La legge di delegazione europea è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'UE introdotti dalla Legge 234/2012 (“Legge 234”). Come noto, il raccordo tra l'ordinamento italiano e quello UE concerne due aspetti distinti ma complementari: per un verso, la partecipazione delle istituzioni nazionali alla formazione di politiche e decisioni dell'UE (“Fase Ascendente”) e, per altro verso, l'attuazione della normativa UE sul piano interno (“Fase Discendente”). Con riguardo alla Fase Discendente, la Legge 234 ha riorganizzato il recepimento della normativa UE introducendo, in luogo della previgente legge comunitaria annuale, due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, limitata alle disposizioni di delega per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea, che contiene più in generale disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo. Si tratta di strumenti legislativi con contenuto proprio, definito dalla Legge 234 e finalizzato a garantire per l'appunto l'adempimento degli obblighi UE.

Legge di Delegazione 2021

La Legge di Delegazione 2021 entrerà in vigore il 10 settembre 2022 e contiene disposizioni di delega riguardanti temi vari e molto diversi tra loro, basti pensare che è volta a recepire/agevolare l'adeguamento con, 14 direttive, 21 regolamenti e 1 raccomandazione. Tra i vari temi vi sono: la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE; le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (“Operazioni transfrontaliere”); la protezione dei consumatori; trasporto su strada; crowdfunding per le imprese; cartolarizzazioni trasparenti e standardizzate. Nel presente articolo ci occuperemo delle Operazioni Transfrontaliere trattate dall'art. 3 della Legge di Delegazione 2021, il quale espressamente prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (“Direttiva 2121”), il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali della Legge 234, anche ulteriori principi e criteri direttivi specifici (“Principi e Criteri Specifici”).

Operazioni transfrontaliere più semplici

In generale, la Direttiva 2121, da recepirsi entro il 31 gennaio 2023, mira, emendando la previgente Dir. UE 2017/1132, a facilitare le Operazioni transfrontaliere, eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico.

Si stabilisce che i progetti di Operazioni transfrontaliere devono essere predisposti dagli organi di amministrazione. Ai soci e ai dipendenti è destinata una relazione che illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici e ne espone le implicazioni, corredata da un'ulteriore relazione di esperto indipendente. Specifiche norme disciplinano l'approvazione degli organi societari nonché la tutela dei soci, dei creditori e dei lavoratori.

Il Certificato Preliminare

Al regolare adempimento di tutte le procedure e formalità è subordinato il rilascio di un certificato preliminare (“Certificato Preliminare”) a cura dell'autorità designata, da condividere con lo Stato di destinazione. Il Certificato Preliminare non è rilasciato quando venga stabilito, in base al diritto nazionale, che l'operazione ha scopi abusivi o fraudolenti. All'autorità competente dello Stato di destinazione spetterà verificare la legalità delle operazioni ed eventualmente approvarle. La pubblicità è assicurata sia dallo Stato di partenza che da quello di destinazione con l'iscrizione in pubblici registri.

La Legge di Delegazione 2021 ha come scopo l'introduzione di norme che, nello stesso spirito della Direttiva 2121 e senza comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, siano applicabili oltre i confini in essa individuati, senza pertanto limitarsi al mero recepimento delle disposizioni e dei principi non derogabili dettati dal legislatore europeo.

I principi e criteri specifici

La Legge di Delegazione 2021 vuole, pertanto, ampliare l'ambito d'applicazione della Direttiva 2121. I principi e criteri specifici, infatti, intendono:

  • estendere le disposizioni della Direttiva 2121 alle società diverse da quelle di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle cooperative a mutualità prevalente, ed alle società diverse dalle società di capitali di altro stato membro;
  • estendere le disposizioni della direttiva 2121 alle operazioni transfrontaliere cui partecipano, o da cui risultano, società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'UE;
  • disciplinare le operazioni transfrontaliere di società italiane a cui partecipano, o da cui risultano, società di altro stato anche non UE;
  • disciplinare le operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari di uno stato UE i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa;
  • disciplinare le scissioni transfrontaliere che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;
  • disciplinare il trasferimento all'estero della sede di una società italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle disposizioni civilistiche e della Legge 218/95, prevedendo controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2121;
  • disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela, avverso le determinazioni dell'autorità competente, in materia di rilascio del certificato preliminare attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni dello stato membro di partenza;
  • prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal d.lgs. 108/2008;
  • individuare i canali informativi per la verifica delle pendenze verso creditori pubblici;
  • disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;
  • individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta;
  • disciplinare la semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;
  • apportare le necessarie modifiche al D.Lgs. 168/2003 sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;
  • prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dalla Dir. 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante;
  • prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 108/2008 a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno stato che non ha ancora recepito la Direttiva 2121;
  • prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva 2121, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci e proporzionate alla gravità delle violazioni, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a 6 mesi e non superiore nel massimo a 5 anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.

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