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mercoledì 31/08/2022 • 06:00

Impresa PMI e Start up innovative

Crowdfunding per le imprese: come adeguare la normativa nazionale

Con la L. 127/2022 il Governo è stato delegato ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni europee sui fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, per favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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È stata pubblicata lo scorso 26 agosto sulla Gazzetta Ufficiale la L. 127/2022, recante la delega al Governo per il recepimento delle Direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021.

Detta legge entrerà in vigore il 10 settembre 2022 e contiene, tra l'altro, i principi ed i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il Reg. UE 2017/1129 e la Dir. UE 2019/1937.

In sostanza, la suddetta legge, delega il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli artt. 31 e 32 L. 234/2012, nonché quelli specifici stabiliti dalla stessa legge in esame, i decreti legislativi per l'attuazione ed il recepimento degli atti dell'UE. Gli schemi dei decreti legislativi saranno trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Crowdfunding

Prima di esaminare i principi ed i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, occorre riepilogare in cosa consiste e come si è sviluppato tale modello.

Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone (folla o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere, utilizzando siti internet ("piattaforme" o "portali") e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.

Si parla di "equity-based crowdfunding", invece, quando tramite l'investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la "ricompensa" per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.

È possibile distinguere altri modelli di crowdfunding a seconda del tipo di rapporto che s'instaura tra il soggetto che finanzia e quello che ha richiesto il finanziamento.

Disciplina del crowdfunding in Italia

Nella maggior parte dei Paesi in cui operano portali di crowdfunding, il fenomeno non è soggetto a regolamentazione ed è fatto, pertanto, rientrare nell'ambito di applicazione di discipline già esistenti (appello al pubblico risparmio, servizi di pagamento, ecc.).

L'Italia è, invece, il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica ed organica relativa al solo equity crowdfunding.

Visto come si configura il tessuto produttivo italiano, ovvero fondato sulle piccole imprese, al contempo occorre constatare anche le difficoltà che incontrano dette imprese, soprattutto dopo la crisi del 2008, ad ottenere finanziamenti dalle banche. Difficoltà ancora maggiori riscontrano le imprese neocostituite, meglio conosciute come start-up.

Proprio ad un particolare tipo di start-up, ossia quelle innovative, si riferiscono alcune norme introdotte dal DL 179/2012 (convertito nella L. 221/2012) recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (cd. "Decreto crescita bis"). Quest'ultimo titolo, aiuta a capire come sia stato adottato con lo scopo di fornire uno stimolo alla crescita economica del nostro Paese.

Nel complessivo disegno del legislatore, l'equity crowdfunding è intesa come uno strumento che può favorire lo sviluppo delle start-up innovative, attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet.

Il suddetto decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l'obiettivo di creare un "ambiente" affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori. La Consob ha adottato il nuovo Regolamento il 26 giugno 2013.

Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale

L'art. 5 L. 127/2022 in esame, indicando analiticamente i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 2020/1503, stabilisce che, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al sopra citato regolamento, il Governo osserva, oltre ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'art. 32 L. 234/2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'art. 23 par. 9 Reg. UE 2020/1503, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'art. 23 par. 10 del medesimo Reg. UE 2020/1503;
  • prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'art. 24 par. 4 Reg. UE 2020/1503, al fornitore di servizi di crowdfunding, nei casi previsti dall'art. 24 par. 5 del medesimo Reg. UE 2020/1503;
  • individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) quali autorità competenti ai sensi dell'art. 29 par. 1 Reg. UE 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
  • individuare la Consob quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'art. 29 par. 2 Reg. UE 2020/1503;
  • prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate, ai sensi della suindicata lett. c), nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal Reg. UE 2020/1503 e dalla legislazione dell'UE attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del  Reg. UE 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding, ai sensi dell'art. 48 del medesimo regolamento;
  • prevedere che le autorità individuate ai sensi della suddetta lett. c), dispongano di tutti i poteri d'indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 Reg. UE 2020/1503 ed in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
  • attuare l'art. 39 Reg. UE 2020/1503, coordinando le sanzioni ivi  previste e quelle  disciplinate  dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della Consob,  nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del  regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, prevedendo, inoltre, per le violazioni individuate dal medesimo art. 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'art. 39 par. 2 lett. d) in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 58/1998, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.

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Diego De Gaetano

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