mercoledì 31/08/2022 • 06:00
La legge di conversione del Decreto Semplificazioni ha modificato le soglie di allerta del debito IVA per la segnalazione obbligatoria dell'Agenzia delle Entrate effettuata, ai fini della tempestiva rilevazione della crisi d'impresa, entro 150 giorni dal termine di comunicazione delle liquidazioni periodiche.
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Le procedure di allerta non esistono più, ma restano gli strumenti di allerta
In occasione dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII (15 luglio 2022) con il D.Lgs. 83/2022 il Legislatore è intervenuto in maniera significativa sull'impianto originario del Codice, tra l'altro abrogando definitivamente le procedure d'allerta, sostituite ora dal nuovo istituto della composizione negoziata della crisi varato con il DL 118/2021 conv. in Legge 147/2021 (c.d. Decreto Pagni).
Il Legislatore del correttivo, tuttavia, ha ritenuto - a mio giudizio, opportunamente - di mantenere in vita gli strumenti di allerta, vale a dire, secondo la definizione che ne dava l'originario art. 12, quegli “obblighi di segnalazione posti a carico [degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati], finalizzati, …, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”. Questo, infatti, è l'obiettivo perseguito dal Legislatore della riforma: creare un sistema che consenta di intercettare sul nascere i segnali della crisi, in modo da favorirne il superamento in tempi quanto più rapidi possibile e nel modo meno doloroso sia per l'imprenditore/debitore che per i creditori.
L'obbligo di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate
Come è noto, uno degli indizi tipici rilevatori della crisi dell'impresa è l'esposizione per debiti fiscali e previdenziali; l'esistenza di un'esposizione “rilevante” per debiti di questa natura, infatti, è uno dei primi segnali tangibili della crisi perché, sovente, l'imprenditore in difficoltà preferisce ritardare i pagamenti verso lo Stato per retribuire i dipendenti e tacitare i fornitori, nella speranza di poter uscire dalla situazione critica grazie alla continuità dei rapporti con questi ultimi, confidando, nel contempo, nella tradizionale scarsa reattività del creditore pubblico.
Sin dalla versione varata con il D.Lgs. 14/2019, il Legislatore ha quindi dedicato una particolare attenzione ai debiti verso gli enti pubblici: con specifico riguardo ai debiti per IVA, all'originario art. 15 veniva previsto l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di “dare avviso al debitore” ogniqualvolta la sua esposizione avesse superato determinate soglie, in rapporto al volume d'affari dell'impresa, oltre le quali il debito avrebbe dovuto considerarsi “di importo rilevante” (vale a dire: debito IVA pari ad almeno il 30% del volume d'affari del periodo di riferimento e non inferiore a € 25.000 per un volume d'affari fino a € 2.000.000 ovvero € 50.000 fino a € 10.000.000 ovvero € 100.000 oltre € 10.000.000). La segnalazione avrebbe dovuto essere inviata entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo (art. 54 bis DPR 633/72).
Quella norma - mai entrata in vigore - è stata poi sostituita dal D.Lgs. 83/2022 con il più rigoroso art. 25-novies, in forza del quale l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto segnalare al debitore, “entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni” delle liquidazioni IVA periodiche, l'esistenza di un debito scaduto e non versato “superiore all'importo di euro 5.000”, senza ulteriori indicazioni.
Come è agevole notare, la novella non solo riduceva (seppur non in maniera particolarmente significativa) i tempi di intervento dell'Agenzia delle Entrate, ma soprattutto imponeva l'obbligo di segnalazione a fronte di debiti IVA per un importo predeterminato (e tutto sommato contenuto), a prescindere da qualsiasi rapporto con il volume d'affari dell'impresa.
Come è altrettanto agevole immaginare, ne sarebbe derivato un sicuro diluvio di segnalazioni, con conseguente aggravio di incombenze per l'Agenzia delle Entrate, non compensato da una maggior efficienza del sistema nella rilevazione precoce della crisi. È infatti evidente che l'esistenza di un debito IVA di poco superiore a € 5.000 per un'impresa che registri volumi d'affari non modesti non è necessariamente indice di uno stato di crisi.
Opportunamente, dunque, in sede di conversione del Decreto Semplificazioni, il Legislatore ha modificato l'art. 25-octies, prevedendo ora che:
Una soluzione di compromesso
Si tratta, all'evidenza, di una soluzione di compromesso e di buon senso. In pratica, la segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate è obbligatoria nei seguenti casi:
La segnalazione dovrà essere inviata “all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo” al più tardi entro 150 giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione delle liquidazioni periodiche (vale a dire: entro i 150 giorni successivi all'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento).
La norma si applica “in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni … relative al secondo trimestre 2022”; dunque, poiché a norma dell'art. 21 bis DL 78/2010 “la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre”, le prime segnalazioni si dovrebbero registrare non oltre il prossimo 13 febbraio 2023.
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