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  • Tempo di lettura 6 min.

Con l'avvicinarsi del termine per presentare le dichiarazioni dei redditi, torna di attualità la possibilità, disciplinata dall'art. 3 D.Lgs. 127/2015, di ridurre di due anni (ovvero dai “canonici” cinque a tre anni successivi a quello di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi) i termini di decadenza del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Questa facoltà può essere esercitata (con conseguente opzione da manifestare nel Modello Unico, quadro RS, del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione medesima) a condizione che il contribuente, soggetto con partita IVA tenuto agli obblighi di fatturazione elettronica (redditi d'impresa e/o lavoro autonomo), garantisca la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni superiori ad € 500,00 (la barratura della casella è di particolare importanza, giacché la mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento).

Si ricorda che i termini ordinari di decadenza del potere di accertamento (ex art. 57 DPR 633/72 e art. 43 DPR 600/73) sono costituiti da:

  • in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi: il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui stata presentata la dichiarazione;
  • in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi: il...

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