mercoledì 31/08/2022 • 06:00
La riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA, nel caso in cui sia garantita la tracciabilità per operazioni di ammontare superiore a € 500,00, riguarda solamente chi documenta le operazioni con fattura elettronica via SdI e/o con memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.
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Con l'avvicinarsi del termine per presentare le dichiarazioni dei redditi, torna di attualità la possibilità, disciplinata dall'art. 3 D.Lgs. 127/2015, di ridurre di due anni (ovvero dai “canonici” cinque a tre anni successivi a quello di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi) i termini di decadenza del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Questa facoltà può essere esercitata (con conseguente opzione da manifestare nel Modello Unico, quadro RS, del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione medesima) a condizione che il contribuente, soggetto con partita IVA tenuto agli obblighi di fatturazione elettronica (redditi d'impresa e/o lavoro autonomo), garantisca la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni superiori ad € 500,00 (la barratura della casella è di particolare importanza, giacché la mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento).
Si ricorda che i termini ordinari di decadenza del potere di accertamento (ex art. 57 DPR 633/72 e art. 43 DPR 600/73) sono costituiti da:
Le modalità per la fruizione della riduzione dei termini di accertamento sono state disciplinate con il DM 4 agosto 2016 (artt. 3 e 4). Nello specifico la riduzione può essere riconosciuta solamente a coloro i quali:
Quali strumenti di pagamento sono accettati il bonifico bancario o postale, la carta di debito, di credito e gli assegni bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. Per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento , ai soggetti che effettuano commercio al dettaglio (operazioni di cui all'art. 22 DPR 633/72) è richiesto, oltre al fatto di garantire la tracciabilità dei pagamenti, di optare per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (ex art. 2 c. 1 D.Lgs. 127/2015).
Con la recente Risp. AE 2 agosto 2022 n. 404 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di ridurre i termini di accertamento laddove il contribuente effettui e riceva pagamenti mediante strumenti non propriamente “diversi”, in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all'art. 3 DM 4 agosto 2016. In particolare, è stato evidenziato che la RIBA (ricevuta bancaria) e il MAV (Mediante Avviso) soddisfano i criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento enucleate all'art. 3 del suddetto DM e, pertanto, danno diritto alla riduzione di due anni dei termini di accertamento se sussistono tutte le altre condizioni richieste dalla norma.
Inoltre, nella Risp. AE 29 agosto 2022 n. 438 è stato ulteriormente precisato che gli operatori non tenuti a emettere fattura elettronica o a documentare la cessione con scontrino o ricevuta possono usufruire della riduzione dei termini di accertamento se scelgono ugualmente di fatturare la vendita o di effettuare la registrazione e la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi.
In conclusione, sia per quanto riguarda l'individuazione dei termini ordinari di accertamento che per la riduzione di due anni di cui sopra, pare altresì opportuno ricordare la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 DL 18/2020 (norma speciale introdotta a causa della pandemia Covid-19). Questa previsione normativa prevede, per gli esercizi d'imposta fino al 2018, che il termine decadenziale non decorra il 31 dicembre, ma il 26 marzo dell'anno successivo.
In occasione di Telefisco 2022, l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che la sospensione, operata dall'art. 67 DL 18/2020 ha una valenza generale e realizza una proroga di 85 giorni per tutte le annualità per le quali i termini di accertamento risultavano pendenti dall'8marzo al 31 maggio 2020. Ne consegue, quindi, che il termine di decadenza relativo al periodo di imposta 2016 cadrà al 26 marzo 2023 invece che al 31 dicembre 2022.
Così, anche per le annualità 2017 e 2018 (per cui risultava pendente il termine di accertamento nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio) saranno accertabili fino all'85esimo giorno successivo al 31 dicembre (26 marzo, o 25 marzo per il caso di anno bisestile), invece che a fine del relativo anno.
Dall'esercizio d'imposta 2019, invece, ritorna applicabile l'ordinario termine del 31 dicembre.
Infine, ricordiamo che, oltre alla tracciabilità dei pagamenti, il sistema riconosce altri regimi premiali che consentono di ridurre i termini di accertamento. Nella seguente tabella riepiloghiamo, per comodità, le varie possibilità previste dal sistema.
Indici Sintetici di Affidabilità |
Anticipazione di 1 anno dei termini di accertamento a fronte di un livello di affidabilità pari a almeno 8 (solo per titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo). Il beneficio non opera in presenza di violazioni penali. |
Art. 9-bis DL 50/2017 |
Soggetti congrui e coerenti con gli studi di settore che rientrano nella casistica indicata nei provvedimenti direttoriali |
Riduzione di 1 anno dei termini di accertamento (la riduzione riguarda tutte le categorie reddituali). |
Art. 10 c. 9 e 10 DL 201/2011 |
Soggetti forfettari |
Termine di accertamento ridotto di 1 anno per i forfettari che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. |
L. 160/2019 |
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