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lunedì 29/08/2022 • 12:07

Fisco Addizionale IRES ora incostituzionale

Robin tax rimborsabile solo se versata dopo il 12 febbraio 2015

Non essendo retroattiva l’incostituzionalità della Robin tax, l’averla pagata dà diritto a rimborso solo per le somme versate per il periodo successivo al 12 febbraio 2015 (data in cui è stata dichiarata l’illegittimità della legge).

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03
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La Robin tax (o Robin Hood tax), introdotta dall'art. 81 DL 112/2008, era un'addizionale IRES per i settori petrolifero ed energetico a carico di soggetti individuati sulla scorta di parametri relativi al volume di ricavi conseguiti e al reddito imponibile dichiarato. Tale disciplina è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 11 febbraio 2015 n. 10. In particolare, la Consulta ha riscontrato la violazione dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva dettati dagli articoli 3 e 53 della Costituzione poiché l'addizionale:

  • costituiva una maggiorazione di aliquota parametrata a tutto il reddito d'impresa e non ai soli sovra-profitti;
  • era divenuta strutturale nonostante la sua istituzione fosse dovuta alla situazione congiunturale di crisi economica e al contemporaneo rialzo del prezzo delle materie prime;
  • non prevedeva idonei meccanismi atti a verificare che gli operatori non traslassero gli oneri fiscali sui consumatori.

La Cassazione, con la sentenza del 26 agosto 2022 n. 25384, ha ribadito che non essendo retroattiva l'incostituzionalità della Robin tax, l'averla pagata dà diritto a rimborso solo per le somme versate per il periodo successivo al 12 febbraio 2015 (data in cui è stata dichiarata l'illegittimità della legge).

Pur non esistendo un'espressa disposizione costituzionale che consente alla Corte di differire nel tempo gli effetti delle pronunce, come avviene invece in Austria, Germania e Francia, la Cassazione si è avvalsa della facoltà, non interdetta da alcuna norma, di limitare l'effetto retroattivo delle sentenze, allo scopo di evitare che la pronuncia di incostituzionalità della norma, ove operativa su tutti i rapporti non ancora esauriti, producesse ricadute negative così rilevanti per le casse dello Stato da comprometterne l'azione, improntata al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., diretta al riequilibrio delle posizioni delle fasce sociali più svantaggiate.

Secondo la Cassazione, l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale, limitato solo dalla necessità di non compromettere la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità possa pregiudicare altri diritti di rilievo di rilievo costituzionale.

Fonte: Cass. 26 agosto 2022 n. 25384

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