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lunedì 29/08/2022 • 11:41

Lavoro Proroga termini per datori di lavoro

Entro il 1° novembre la nuova comunicazione di smart working

La nuova comunicazione semplificata di lavoro agile, in vigore dal prossimo 1° settembre, deve essere effettuata dal datore di lavoro entro 5 giorni: tuttavia, in fase di prima applicazione, il ministero del Lavoro ha stabilito una proroga dei termini al 1° novembre 2022. 

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Come previsto dal DL Semplificazioni (art. 41 bis DL 73/2022 conv. in L. 122/2022), a decorrere dal 1° settembre 2022, la comunicazione di smart working avverrà in modalità semplificata e, di conseguenza, il datore di lavoro dovrà trasmettere solamente:

- i nominativi dei lavoratori;

- la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro agile.

Cessa, pertanto, l'obbligo di inviare anche i singoli accordi individuali.

La comunicazione semplificata dovrà essere effettuata tramite il modello allegato al DM 22 agosto 2022 n. 149.

In considerazione dell'approssimarsi dei nuovi obblighi, il ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 26 agosto, ha fornito alcune precisazioni di seguito sintetizzate.

Campo di applicazione dei nuovi obblighi

Il nuovo obbligo in questione è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o se si intende procedere a modifiche (comprese proroghe) di precedenti accordi.

Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

Termine di invio della comunicazione

Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, è necessario premettere che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di 5 giorni, (art. 4 bis, c. 5, D.Lgs. 181/2000).

In caso di mancata comunicazione, il datore di lavoro è punito con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore interessato (art. 19, c. 3, D.Lgs. 276/2003).

La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l'altro, anche l'adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all'utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all'uso dell'applicativo web sopraindicato.

Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

Fonte: Com. Min. Lav. 26 agosto 2022

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Mario Cassaro

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