mercoledì 24/08/2022 • 06:00
Gli Enti del Terzo Settore possono, tra le molteplici attività di interesse generale, organizzare e gestire quelle di tipo culturale, artistico o ricreativo di interesse sociale. Il Ministero del Lavoro ha precisato il concetto di attività di “interesse sociale”: azioni che mirano a produrre un beneficio a vantaggio della società.
Ascolta la news 5:03
Gestione di attività di interesse sociale e distinzione con quelle di interesse generale
Tra le attività di interesse generale che possono essere svolte dagli Enti del Terzo settore (ETS), il D.Lgs. 117/2017 indica all'art. 5, lett. i) due tipologie diverse di azioni:
Le attività di cui al suindicato punto 2) sono considerate di interesse generale in quanto elencate nell'articolo 5 del Codice del terzo settore (CTS) e perché mirano alla promozione e diffusione di tutte le altre definite di interesse generale.
Si rammenta, infatti che tutti gli ETS, con esclusione delle imprese sociali devono esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale finalizzate al perseguimento senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività culturali, artistiche o ricreative, invece, devono essere caratterizzate dal requisito supplementare dell'interesse sociale perseguito.
Secondo la Circ. Min. Lav. 4 agosto 2022 n. 0011379 la qualifica di interesse sociale si riferisce a tutte quelle azioni che mirano a produrre un beneficio a vantaggio della società ovvero un beneficio sociale.
L'interesse sociale non è una caratteristica di tutte le attività di interesse generale; non deve, inoltre, essere confuso con la definizione di interesse diffuso ovvero un interesse che fa riferimento a categorie o gruppi di persone in determinate a priori ma chiaramente individuabili sulla base di uno specifico status.
Differente, infine, dalla nozione di interesse sociale è quella di interesse collettivo che fa riferimento a categorie o gruppi i cui componenti sono chiaramente individuabili a priori e che vengono considerate in modo omogeneo
Attività culturali, artistiche o ricreative in accordo con i valori costituzionali
Le attività culturali, artistiche o ricreative si definiscono di interesse sociale quando hanno come scopo la sensibilizzazione della collettività ai principi e valori della Costituzione, con particolare riferimento alle azioni dirette a realizzare il principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), nonché quelli attinenti ai diritti essenziali della persona.
L'interesse sociale è riconosciuto a tre categorie di azioni:
Il criterio della destinazione delle attività di interesse sociale
Secondo il criterio della destinazione si sviluppa un autentico interesse sociale nell'ambito di attività ricreative, culturali ed artistiche quando le azioni sono effettuate a favore di:
Modalità di realizzazione delle attività culturali, ricreative o artistiche
Oltre alla sensibilizzazione dei valori costituzionali e al criterio della destinazione, per individuare le attività rilevanti dal punto di vista dell'interesse sociale, bisogna considerare se le attività:
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il Ministero del Lavoro ha recepito un approfondito parere del Consiglio nazionale del Terzo settore che precisa i confini di quelle specifiche attività di interesse generale, ..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.