giovedì 11/08/2022 • 13:17
L'INPS, con Comunicato Stampa del 10 agosto 2022, riepiloga le novità normative a regime dal prossimo 13 agosto in materia di congedo parentale, maternità e paternità introdotte dal c.d. “Decreto conciliazione vita-lavoro” (D.Lgs. 105/2022).
redazione Memento
Dal 13 agosto 2022 entrano a pieno regime le novità normative introdotte dal c.d. “Decreto conciliazione vita-lavoro” (D.Lgs. 105/2022) a sostegno e tutela della maternità/paternità. In particolare, le novità riguardano: il congedo di paternità obbligatorio; la tutela della maternità delle lavoratrici autonome; il congedo parentale. Pertanto, l'INPS, con Comunicato Stampa del 10 agosto 2022, interviene chiarendo e riepilogando la nuova disciplina. Tutela del padre lavoratore: congedo di paternità obbligatorio Si introduce il congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre ed il congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla L. 92/2012 e stabilizzati dall'abrogato art. 1, c. 134, L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). La misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, autonomo rispetto a quello della madre. I 10 giorni lavorativi: non sono frazionabili ad ore; sono fruibili anche in via non continuativa. La durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo. Inoltre, il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Trattamento economico Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. Da quando si può fruire del congedo? Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio. Lavoratrici autonome più tutelate in caso di gravidanza a rischio Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un'indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico dell'ASL. L'indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma. Tutte le novità sul congedo parentale Il congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti prevede che fino al dodicesimo anno di vita del figlio spetti a ciascun genitore lavoratore un'indennità pari al 30% della retribuzione per 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore. I genitori hanno inoltre diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione. Quali sono i periodi di congedo indennizzabili? I periodi di congedo parentale indennizzabili sono, pertanto, i seguenti: alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore; al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore; entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). I limiti massimi di congedo subiscono variazioni? No, rimangono immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori, secondo quanto segue: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi, continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per la coppia di genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'AGO. Cosa cambia per gli iscritti alla Gestione Separata? Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, invece, è data la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto ad ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi. Congedo parentale anche per i lavoratori autonomi Infine, viene previsto il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l'anno di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore). Fonte: Com. Stampa INPS 10 agosto 2022
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