lunedì 08/08/2022 • 06:00
A stretto giro dalle prime istruzioni fornite sui congedi, l'INPS fa chiarezza anche sulle novità in materia di permessi e congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, recate dal recente D.Lgs. 105/2022.
redazione Memento
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Continua la rassegna dell'INPS sulle novità recate in materia di conciliazione vita-lavoro dal D.Lgs. 105/2022: dopo le prime istruzioni in materia di congedi, arrivano anche i chiarimenti sui permessi previsti dalla L. 104/92 e il congedo straordinario con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato. In attesa che venga emanata una specifica Circolare contenente le indicazioni di dettaglio.
I nuovi chiarimenti si riferiscono ai lavoratori del settore privato e, come i precedenti in materia di congedi, sono rilevanti ai fini del riconoscimento delle indennità che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022, data a partire dalla quale potranno essere richieste all'INPS.
Permessi Legge 104
Le nuove disposizioni prevedono che, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro (art. 33 L. 104/92). Rispetto al passato è stato, infatti, eliminato il principio del “referente unico dell'assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Grazie alla novità, a partire dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto potranno richiedere l'autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l'assistenza alla stessa persona disabile grave.
Congedo straordinario
Sono previste le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001):
Conseguentemente, a fare data dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
1. il coniuge convivente / la parte dell'unione civile convivente / il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile;
5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile.
Domanda
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, a partire dal 13 agosto 2022 sarà comunque possibile richiedere i permessi e il congedo in parola presentando domanda all'INPS attraverso i consueti canali (sito web INPS, contact center integrato o Istituti di Patronato). Tuttavia, nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure, ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto, sarà necessario allegare, all'atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto di cui al citato art. 1, c. 36, L. 76/2016 con il disabile da assistere. Nel caso di convivenza normativamente prevista ma non ancora instaurata, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso.
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