mercoledì 10/08/2022 • 14:20
Il Decreto Aiuti bis comprende all'art. 42 l'offensiva del Governo sugli extraprofitti delle imprese energetiche. Sanzioni al 60% per chi omette il contributo oltre le scadenze. La tassa governativa sugli extraprofitti ha garantito l'incasso di appena un miliardo di euro sui dieci attesi.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto 2022 il DL Aiuti bis in riferimento alle “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
Dopo la firma del Capo dello Stato, il decreto legge del 9 agosto 2022, n. 115 diventa pienamente operativo con alcuni piccoli ritocchi rispetto alla vecchia bozza , introducendo un pacchetto di misure da 17 miliardi, tra cui rientrano alcuni interventi a favore di famiglie e imprese.
Extraprofitti
Il testo definitivo, è infatti cresciuto fino a 44 articoli ed ha previsto per i mancati o tardivi versamenti del contributo sugli extraprofitti, l'applicazione di una sanzione raddoppiata rispetto a quella ordinaria.
La decisione relativa all'inasprimento delle sanzioni sul mancato pagamento della tassa sugli extraprofitti, è stata presa in quanto il gettito degli acconti pagati fino ad oggi è stato inferiore alle attese e quindi il governo ha deciso di correre ai ripari con l'obiettivo, ha detto chiaramente il presidente del consiglio Mario Draghi, che le aziende “paghino tutto”.
La disposizione è presente all'art.42 del decreto Aiuti Bis, all'interno del Capo VIII “Disposizioni finanziarie e finali” recante le misure in materia di versamenti del contributo straordinario.
Scadenze per le imprese energivore
In pratica il legislatore ha previsto che per le imprese energivore tenute a pagare il contributo straordinario sugli extraprofitti, previsto per legge per calmierare il prezzo crescente dell'energia, una volta decorsi i termini del 31 agosto 2022, per l'acconto, e del 15 dicembre 2022, per il saldo, senza che i versamenti siano stati effettuati in tutto o in parte, non possono più avvalersi delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso, e dunque alle sanzioni ridotte.
Gli stessi soggetti non potranno inoltre beneficiare della riduzione della metà della sanzione se pagano con un ritardo non superiore a 90 giorni. Inoltre, decorse le due scadenze, la sanzione prevista è applicata in misura doppia.
Al comma 3 dello stesso articolo viene inoltre disposto che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzino piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
Il Governo predilige la linea dura per far quadrare il bilancio dello Stato dove all'appello mancherebbe buona parte dei 10 miliardi attesi come gettito del tributo.
Le stime di raccolta sui contributi straordinari sugli extraprofitti delle imprese energetiche sono state molto deludenti.
L'acconto che andava pagato, prima della modifica del decreto aiuti bis, entro il 30 giugno ha portato il ministero dell'Economia a rivedere le stime di incasso, considerando che non sono stati versati al Fisco 9,2 miliardi di euro su 10,5 miliardi. Se tutti avessero pagato fedeli ai calcoli governativi, i miliardi per le nuove misure sarebbero stati 23. La stima iniziale annunciava un prelievo del 25 per cento su una base imponibile stimata in 40 miliardi di euro.
La norma è stata studiata sia per evitare e quindi tutelare il rischio di possibili soggetti economici di sottrarsi alla tassa, ma soprattutto per ridefinire l'effettivo importo che ciascuno dovrebbe versare.
Tempi stretti per il pagamento del 31 agosto
I tempi sono molto stretti per assolvere il pagamento, tenuto conto che mancano poche settimane circa 20 giorni alla scadenza del 31 agosto.
Per il saldo sono state di fatto concesse due settimane in più rispetto alla scadenza fissata a fine novembre.
Da l punto di vista prettamente numerico la sanzione, in caso di omesso o mancato pagamento previsto per le due scadenze è pari al 60%.
La disposizione normativa è stata prevista per generare potenziali effetti positivi di gettito che, tuttavia, in via prudenziale, non formano oggetto di quantificazione.
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