mercoledì 10/08/2022 • 06:00
La riforma del processo tributario taglia il traguardo, il disegno di legge ha ottenuto il via libera anche da parte della Camera con 288 voti favorevoli e 11 contrari. Tra le principali novità, la sanatoria delle controversie in Cassazione e l'introduzione del Giudice monocratico per le liti di minore importo.
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La riforma del processo tributario dovrebbe rappresentare, almeno nelle intenzioni del Legislatore la panacea dei mali del passato: peccato, però, che sia stata persa l'occasione di rendere autonomi i nuovi magistrati dal MEF.
Praticamente è cosa fatta la riforma del processo tributario, tanto auspicata e voluta: che sia la soluzione al precedente funzionamento della giustizia tributaria, spesso foriera di decisioni nei giudizi di merito anche “variopinte”, non lo si può certo affermare ora: così come sarebbe perlomeno ingeneroso generalizzare, come da qualche parte si è affermato, la scarsa professionalità degli attuali giudici tributari.
Il banco di prova sarà l'immissione in servizio dei nuovi “magistrati tributari” che dovrebbero assicurare, innanzitutto, l'adeguata copertura su tutte le sedi ma, soprattutto, la concreta autonomia dal loro datore di lavoro, il MEF, il cui interesse nelle controversie oggetto di giurisdizione è palese.
In questo intervento le principali modifiche al processo tributario.
Il Giudice monocratico
Per le liti di minore importo, segnatamente solo quelle sino a 3.000 euro di maggiore imposta contestata, la controversia di primo grado sarà decisa da un Giudice monocratico: nessun depotenziamento dell'impianto processuale, tuttavia, atteso che la norma prevede l'espressa applicazione delle disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale.
Di conseguenza si verrà a creare una ulteriore frammentazione nell'ambito delle controversie soggette alla disciplina del reclamo e mediazione tributaria sul versante dell'organo giudicante: giudice monocratico sino a 3.000 euro di valore della lite e, sopra detta soglia, organo collegiale, nonostante la medesima procedura preventiva di deflazione del contenzioso (e ivi incluse anche le controversie che investono gli enti locali).
Reclamo: spese di giudizio e (potenziale) responsabilità del funzionario
In materia di reclamo resta ferma la ratio di penalizzare chi non abbia aderito alla proposta conciliativa ma con una rilevante, almeno in teoria, novità.
Infatti, in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse nel precedente procedimento, comporterà la condanna al pagamento delle spese di giudizio: questa condanna, però, potrà rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che avrà immotivamente rigettato il reclamo o non ha accolto la proposta di mediazione.
Previsione, quest'ultima, che oltre a caratterizzarsi per un drafting perfettibile ritengo sarà scarsamente applicabile.
Spese maggiorate su conciliazioni rifiutate
Le spese continuano ad essere maggiorate, ma questa volta con un surplus del 50%, nei casi in cui nonostante una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta di conciliazione la stessa non sia stata accettata “senza giustificato motivo” e a condizione che il riconoscimento delle pretese della parte che ha opposto il rifiuto sia inferiore alla proposta ricevuta.
Il che presuppone da parte del Magistrato una valutazione dell'ingiustificato motivo scevra da quella che lo ha indotto a ritenere soccombente la parte che ha rifiutato l'accordo (in tutto o in parte).
La sospensione dell'atto impugnato
Modifiche anche per la sospensione degli atti impugnati, promossa ai sensi dell'art 47 D.Lgs. 546/92, a cominciare dalla previsione che la trattazione della istanza dovrà avvenire non oltre il trentesimo giorno dalla sua presentazione, con comunicazione che potrà essere data alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
La norma sembrerebbe volgere a stimolare la trattazione delle istanze di sospensione: peccato, però, che si tratti di una disposizione ordinatoria che non vincola le future Corti di giustizia tributaria.
Inoltre, viene anche previsto che l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione in nessun caso potrà coincidere con l'udienza di trattazione nel merito della controversia.
La conciliazione proposta dal Magistrato tributario
Dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni potrà essere anche la Corte di giustizia tributaria a proporre, per le sole controversie soggette a reclamo – e dunque liti sino a 50.000 euro di valore – una proposta conciliativa alle parti “avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione”.
Proposta che potrà essere formulata in udienza o fuori udienza e, in quest'ultimo caso, comunicata alle parti.
Ovviamente non sussiste alcun obbligo per le parti di aderire, nel qual caso si procederà come di consueto alla trattazione della causa e, come detto in precedenza, a possibili aggravi delle spese di giudizio.
L'avvento della “prova testimoniale”
Timidamente fa capolino nel giudizio tributario la prova testimoniale, che potrà essere ammessa anche d'imperio da parte della Corte di giustizia tributaria e senza che si renda necessario l'accordo delle parti.
La stessa dovrà essere assunta con le forme previste dall'art. 257 c.p.c. e, precisazione importante, laddove la pretesa tributaria si fondi su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso, la prova sarà ammessa esclusivamente su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
Le udienze in modalità “audiovisiva”
Il disegno di legge rimodula anche le disposizioni in materia di udienze “a distanza”, con la previsione che la partecipazione in udienza da svolgersi in collegamento audiovisivo, equiparato a tutti gli effetti alla pubblica udienza, deve assicurare la contestuale effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la corretta audizione di quanto riferito in dibattimento.
Detta modalità può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo ovvero in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.
La modalità in esame potrà riguardare le controversie se la richiesta sarà formulata da tutte le parti costituite nel processo: diversamente, si applicheranno le previsioni vigenti in materia di pubblica udienza.
Le udienze a distanza rappresenteranno invece “la norma” per la trattazione delle controversie da Magistrato monocratico e per quelle relative alle istanze di sospensione in primo e in secondo grado: fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, “per comprovate ragioni” la partecipazione congiunta all'udienza del difensore, dell'Ufficio e dei Magistrati tributari.
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