lunedì 08/08/2022 • 15:04
In relazione al riconoscimento del bonus 200 euro, l’INPS, con il messaggio 5 agosto 2022 n. 3099, conferma l’estensione del periodo di verifica dell’esonero dello 0,80 % fino al 23 giugno 2022, come precedentemente chiarito dalla Circ. INPS 24 giugno 2022 n. 73.
redazione Memento
L'INPS in data 24 giugno 2022 ha emanato la Circ. INPS 24 giugno 2022 n. 73 relativa al bonus una tantum da 200 euro previsto dal Decreto Aiuti.
L’art. 31 DL 50/2022 conv. in L. 91/2022 ha, infatti, indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento all'interno del quale verificare il diritto all’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2022 (esonero contributivo dello 0,80%), al fine di consentire ai lavoratori subordinati in possesso dei requisiti di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro.
Tra le novità introdotte dalla Circolare, la più rilevante è l’estensione di tale periodo di verifica dello sconto contributivo per accedere al bonus, ora previsto da gennaio 2022 fino al 23 giugno 2022.
Le modifiche della Circolare
Per i lavoratori dipendenti che dovranno ricevere il bonus in busta paga, quindi, il periodo di osservazione del requisito principale, consistente appunto nell'aver fruito dello sconto contributivo dello 0,80%, è stato esteso dall'INPS (in accordo con il ministero del Lavoro) dal primo quadrimestre 2022 fino al 23 giugno 2022 (giorno precedente la pubblicazione della Circolare).
I datori di lavoro potranno, pertanto, ricavare un alleggerimento solo parziale, con riguardo al personale eventualmente assunto a partire dal mese di maggio; infatti, solo nel caso in cui possano riconoscere lo sconto contributivo ai nuovi assunti nei mesi di maggio o giugno, i datori di lavoro potranno erogare il bonus senza chiedersi cosa sia avvenuto nei mesi precedenti, presso altri datori di lavoro.
Con riguardo alla verifica del requisito, l'INPS precisa, inoltre, che l'eventuale fruizione nel periodo considerato che sia avvenuta esclusivamente sui ratei di tredicesima, non dà diritto al bonus.
La conferma a seguito della Legge di conversione
Dal momento che, in merito, la Legge di conversione del Decreto Aiuti (L. 91/2022), non ha modificato il disposto dell’art. 31 DL 50/2022, l’Istituto conferma l’estensione operata dalla precedente Circolare e avallata dal Ministero vigilante.
Le istruzioni riportate dalla Circolare rimangono, pertanto, valide.
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