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lunedì 22/08/2022 • 09:00

Lavoro Corte di Cassazione

Illegittimo il recesso dal contratto di agenzia per cessione di ramo d'azienda

Può ravvisarsi una giusta causa di recesso dell'agente solo qualora, in ipotesi di successione nei contratti, il cessionario non offra una sufficiente garanzia per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto, dovendosi escludere la natura personale del contratto.

di Paolo Patrizio - Avvocato cassazionista in Chieti

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  • Tempo di lettura 4 min.
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Con sentenza n. 23746/2022, depositata in data 29 luglio c.a., la Suprema Corte torna sul tema del recesso dal rapporto di agenzia e sul profilo della successione nei contratti, alla luce del disposto dell'art 2558 c.c. in funzione suppletiva e di chiusura di sistema. Il tema viene sollevato da un promotore finanziario che, a seguito della cessione del ramo d'azienda del settore presso cui operava, decideva di recedere in tronco dal rapporto di agenzia, in ragione del carattere fiduciario dello stesso ed in considerazione della clausola pattizia di incedibilità del contratto di agenzia, invocando il pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto e di tutta una serie di voci accessorie, a carattere provvisionale ed economico. In primo ed in secondo grado, i Giudici di merito ne respingevano la pretesa, evidenziando come, in primo luogo, ai sensi dell'art. 2558 c.c. poteva ravvisarsi una giusta causa di recesso dell'agente dal contratto di agenzia solo qualora il cessionario non avesse offerto una sufficiente garanzia per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto, dovendosi escludere la natura personale del contratto. Né condivisibile poteva essere ritenuto il richiamo alla previsione pattizia della non cedibilità del rapporto inserita in contratto, atteso che tale norma non produce effetti nei confronti del...

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