venerdì 05/08/2022 • 10:17
L'Agenzia delle Entrate con risposta 4 agosto n. 408 ha fornito chiarimenti sulle interazioni tra il regime CFC e la disciplina dei valori in ingresso nel caso di una fusione transfrontaliera.
redazione Memento
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Nell'ambito di una fusione transfrontaliera, con la risposta n. 408 del 4 agosto 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la controllata estera non si è mai qualificata CFC e i suoi redditi non sono stati imputati per trasparenza in capo al socio italiano nei periodi di imposta che precedono l'operazione di fusione societaria, si applica l'art. 166 bis DPR 917/86 (c.d. entry tax o disciplina dei valori in ingresso).
La suddetta disciplina detta i criteri per stabilire il corretto valore fiscale delle attività e passività delle società che si trasferiscono in Italia, stabilendo che le attività e le passività facenti parte del patrimonio del soggetto che ha trasferito la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato, quelle facenti parte del patrimonio del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso o della stabile organizzazione oggetto di conferimento, gli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato del soggetto non residente e quelli trasferiti dalla stabile organizzazione situata all'estero alla sede centrale situata in Italia, assumono quale valore fiscale il loro valore di mercato. Quest'ultimo è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti.
Nell'ambito dei rapporti tra la entry tax e il regime CFC (di cui all'art. 167 DPR 917/86), è stato chiarito che se una società estera che trasferisce la propria sede in Italia è stata qualificata come CFC nel periodo di residenza all'estero e i suoi redditi sono stati tassati per trasparenza in Italia, le attività e le passività della suddetta società devono assumere valori fiscali pari a quelli utilizzati ai fini della disciplina CFC al 31 dicembre dell'ultimo esercizio di tassazione per trasparenza (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare) (Circ. AE 28 luglio 2022 n. 29/E e Circ. AE 27 dicembre 2021 n. 18/E).
Nel caso di specie, la controllata estera non si è mai qualificata CFC e i suoi redditi non sono stati imputati per trasparenza in capo al socio italiano nei periodi di imposta che precedono l'operazione di fusione societaria, pertanto si applica l'art. 166 bis DPR 917/86.
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