Il servizio online dell'INAIL relativo alla comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio e denuncia di malattia professionale è stato aggiornato, dal 26 luglio 2022, per permettere anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo (che dal 1° gennaio 2022 sono obbligatoriamente iscritti all'INAIL) di inserire le proprie denunce.
Con Avviso pubblicato in data 4 agosto 2022, l'Istituto informa che, a partire dalla stessa data, sono state effettuate ulteriori modifiche al servizio.
Facciamo un passo indietro: cosa cambia dal 1° gennaio 2022 per i lavoratori autonomi dello spettacolo?
Dal 1° gennaio 2022 l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (art. 66, c. 4, DL 73/2021 conv. in L. 106/2021).
Tali lavoratori hanno diritto alle medesime prestazioni INAIL (economiche e sanitarie) spettanti alla generalità dei lavoratori subordinati. Per l’erogazione delle prestazioni, si seguono i medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti.
In caso di infortunio in itinere, se l'incidente avviene durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, l'obbligo di presentare la denuncia di infortunio:
per il percorso di andata, è riferito al committente a cui si riferisce il luogo di lavoro presso il quale il lavoratore si stava recando;
per il percorso di ritorno, al committente a cui si riferisce il luogo di lavoro dal quale il lavoratore è partito per fare ritorno all'abitazione.
Chi è soggetto all’assicurazione obbligatoria?
Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL:
gli orchestrali quando usano apparecchiature elettroniche o collaborano all'impianto o al trasporto delle medesime;
i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli;
le persone addette a servizio di cassa presso i cinema ed i teatri perché in rapporto diretto con il pubblico;
gli attori, per i quali la tutela infortunistica trova il proprio fondamento nella gestualità e nell'impiego dell'attività fisica, diretta alla creazione di uno spettacolo artistico (requisito soggettivo della manualità);
il personale artistico esposto a rischio ambientale, dipendente dalle fondazioni liriche, concertistiche e assimilate;
il personale orchestrale (compreso quello operante nel golfo mistico) dipendente delle fondazioni lirico sinfoniche.
L’implementazione dei servizi online
A seguito di quanto premesso, dal 26 luglio 2022, in caso di infortunio o malattia professionale, nella compilazione dei relativi applicativi online (Comunicazione di infortunio, Denuncia/Comunicazione di infortunio e Denunce di malattia professionale e silicosi/asbestosi) o nel file da inviare all’Istituto, è possibile inserire le specifiche relative alle categorie di lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
I dettagli delle modifiche sono consultabili nel file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online, presente nelle pagine informative dei servizi, unitamente alle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.
Il nuovo aggiornamento
Dal 4 agosto 2022, a parziale modifica della versione del 26 luglio 2022, è stata eliminata, negli applicativi "Comunicazione di infortunio e Denuncia/comunicazione di infortunio", l’associazione tra la nuova qualifica assicurativa “Lavoratore autonomo iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (art. 66, c. 4, DL 73/2021 e s.m.i.)” e le voci di tariffa 0511, 0512, 0530 e 0541.
Il controllo sulla compatibilità rimane esclusivamente tra la tipologia di polizza “Dipendenti”, la tipologia di lavoratore “Autonomo” e la qualifica assicurativa “Lavoratore autonomo iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (art. 66, c. 4, DL 73/2021 e s.m.i.)”.
Fonte: Avviso INAIL 4 agosto 2022