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lunedì 08/08/2022 • 06:00

Fisco DL Semplificazioni

Precompilate 2023: abolito l’obbligo di conservazione documentale delle spese sanitarie

Con l’approvazione definitiva del Ddl di conversione del Decreto Semplificazioni fiscali sono introdotte nuove disposizioni che limitano ancora il controllo formale sulle precompilate con l’eliminazione dell’obbligo di conservazione delle spese sanitarie per CAF e professionisti.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con l’approvazione definitiva del Ddl di conversione del Decreto Semplificazioni Fiscali sono introdotte nuove disposizioni che limitano ancora il controllo formale sulle precompilate con l’eliminazione dell’obbligo di conservazione delle spese sanitarie per CAF e professionisti. 

Con la conversione in legge del DL Semplificazioni fiscali (DL 73/2022), sono state ulteriormente modificate le disposizioni riguardanti i limiti sui controlli formali di cui all’art. 36-ter DPR 600/73. L’intervento normativo di cui all’art. 6 del menzionato decreto, ha modificato l’art. 5 D.Lgs. 175/2014, prevedendo che, sulle dichiarazioni precompilate 2023 relative al periodo d’imposta 2022, l’Agenzia delle Entrate non eseguirà i controlli formali sulle dichiarazioni senza modifiche presentate direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista abilitato. 

Nel caso in cui, invece, la presentazione della dichiarazione precompilata avvenga con modifiche e mediante CAF o professionista, è possibile effettuare il controllo formale nei confronti di questi ultimi, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. 

Con una modifica apportata alla Camera alla lett. c) del suindicato art. 6, viene adesso disposto che, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, tramite CAF o professionista, il controllo formale non sia effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultino modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non sia richiesta, inoltre, la conservazione documentale. Tuttavia, ai fini del controllo, il CAF o il professionista è tenuto a verificare la corrispondenza delle spese sanitarie mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Qualora emergano delle difformità, l’Amministrazione Finanziaria effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata. 

Pertanto, con la modifica introdotta in sede di conversione in legge, è escluso l’onere in capo al CAF o al professionista di acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria, non essendo più richiesta la conservazione dei singoli documenti di spesa i cui dati non sono modificati. Ai fini della verifica della corrispondenza delle spese sanitarie, basterà la presa visione della documentazione esibita dal contribuente. 

Adempimenti del sostituto 

Un’ulteriore modifica introdotta alla Camera interviene sulla disciplina che regolamenta l’assistenza fiscale dei sostituti d’imposta. Questi ultimi sono tenuti a: 

  • controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;  
  • consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;  
  • trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nei seguenti termini: 

entro il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 

entro il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 

entro il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 

entro il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 

entro il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre. 

Con l’introduzione della lett. c-bis) all’art. 37 c. 2-bis D.Lgs. 241/97, viene prevista la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’8, 5 e del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, entro i medesimi termini in precedenza elencati e secondo le modalità stabilite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

Con il processo di dematerializzazione della scheda per la scelta di destinazione dell'8, 5 e del 2 per mille, anche nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta, la modalità di trasmissione si allinea con quella già prevista da tempo per CAF e professionisti abilitati. Si elimina, altresì, un ulteriore aggravio per i lavoratori dipendenti che svolgono la propria attività da remoto, i quali, secondo le disposizioni previgenti, erano tenuti a consegnare materialmente la modulistica a coloro che prestavano assistenza fiscale. 

Rimangono invariati gli ulteriori adempimenti richiesti al sostituto d’imposta che dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica, sempre entro i termini previsti sopra indicati, il risultato finale delle dichiarazioni, nonché conservare fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione: 

  • la copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione; 
  • le schede relative alle scelte per la destinazione del 2, del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.  

Termini di approvazione dei modelli dichiarativi 

Il testo del Ddl di conversione del DL Semplificazioni fiscali approvato al Senato, conferma la modifica dei termini di approvazione e pubblicazione della modulistica dichiarativa per l’imposta sui redditi e l’IRAP, nonché delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. In particolare, l’art. 11 DL 73/2022 interviene novellando l’art. 1 c. 1 e l’art. 2 c. 3-bis DPR 322/98 prevedendo che: 

  • l’approvazione dei modelli di dichiarazione IRAP e IRPEF debba avvenire entro il mese di febbraio (e non più entro il 31 gennaio); 
  • la messa a disposizione in formato elettronico, dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, sia posticipata dal 15 febbraio alla fine di febbraio 

La ratio di tale modifica, stando a quanto riportato nella relazione illustrativa, sarebbe quella di consentire all’Agenzia la gestione più efficace delle numerose disposizioni normative che, generalmente, vengono emanate negli ultimi mesi dell’anno e che intervengono anche sui modelli delle dichiarazioni dei redditi. In tal modo, si dovrebbe garantire la messa a disposizione di modelli più completi. 

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