L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello di un contribuente, è intervenuta in merito alla verifica delle condizioni per esercitare l'opzione per il nuovo regime Patent box , ntrodotto dall'art. 6 DL 146/2021, soffermandosi in particolare sul cd. “periodo transitorio”.
Disciplina del nuovo Patent box
Come noto, a seguito della riforma dell'agevolazione, la disciplina del “vecchio” patent box - che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali – è stata sostituita da un'agevolazione che si sostanzia nella maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. La disciplina transitoria prevede che:
il nuovo patent box si applichi alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 146/2021e ai successivi periodi d'imposta, ossia, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare a partire dal periodo d'imposta 2021;
a partire dall'anno di imposta in corso al 28 dicembre 2021, i contribuenti possano optare soltanto per il nuovo patent box;
siano esclusi dalla possibilità di aderire al nuovo regime agevolativo i soggetti che hanno optato per il regime in autoliquidazione OD (art. 4 DL 34/2019).
Con riguardo all'ultimo punto, la prassi del Fisco ha precisato che “i soggetti che, avendo esercitato l'opzione Patent Box, hanno esercitato anche l'opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l'obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali” (Provv. AE 15 febbraio 2022 n. 48243).
Il caso di specie
A fronte di tale quadro normativo, nella fattispecie, stante l'opzione per il regime in autoliquidazione OD espressa dalla società istante con la dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2020 (Modello Unico SC 2021) e avente ad oggetto disegni e modelli, la medesima società non potrà scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo patent box in considerazione dell'espressa preclusione sopra evidenziata. La società potrà continuare a fruire del vecchio Patent box in autoliquidazione OD fino alla sua naturale scadenza quinquennale, ossia fino al 2024, senza obbligo di esercitare anno per anno l'opzione OD.
Con riferimento, invece, ai nuovi beni immateriali acquisiti a partire dall'anno di imposta 2021, la società potrà esercitare soltanto l'opzione per il nuovo Patent box in quanto:
da una parte, non è consentito esercitare l'opzione per il vecchio Patent box, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021;
dall'altra, non sussiste alcuna preclusione all'esercizio dell'opzione per il nuovo Patent Box in relazione a beni diversi da quelli già oggetto di una precedente opzione per il vecchio regime di Patent Box.
Fonte: Risp. AE 4 agosto 2022 n. 413