giovedì 04/08/2022 • 14:20
Il Consiglio dell'Ordine chiamato ad emettere il proprio parere, Pronto Ordini n. 135 del 1° agosto 2022, in materia di liquidazione degli onorari non può esprimersi anche in merito alla concreta esigibilità del detto credito.
redazione Memento
Rispetto a una richiesta di opinamento di una parcella, il Consiglio dell'Ordine o la Commissione liquidazione parcelle non può richiedere la produzione di eventuali atti interruttivi della prescrizione, in quanto possono limitarsi al solo esame di congruità del compenso richiesto rispetto a parametri/tariffe approvate. Il quesito riguardava la possibilità da parte della commissione liquidazione parcelle dell'ordine di emettere il parere di liquidazione degli onorari per una richiesta di opinamento di una parcella professionale per prestazioni professionali effettuate nel 2008-2009, il cui diritto alla corresponsione del compenso sembrerebbe prescritto per il decorso del termine (di cui all'art. 2956 c.c.), senza che il richiedente abbia prodotto atti interruttivi della prescrizione. Si ricorda che la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell'Ordine che persegue una finalità di pubblico interesse per la categoria professionale e di tutela della collettività che vi si rivolge (art. 12 c. 1 lett. i D.Lgs. 139/2005). Tale funzione consiste in una valutazione tecnica sulla congruità del compenso richiesto per l'attività professionale rispetto ai parametri/tariffe legalmente approvate che viene emessa a conclusione di un procedimento amministrativo. La prescrizione presuntiva del diritto al compenso per l'opera professionale è triennale e decorre dalla data di conclusione dell'incarico (art. 2956 n. 2 c.c.). Può altresì operare il termine di prescrizione decennale (di cui all'art. 2959 c.c.) quando: - la prescrizione presuntiva triennale non viene eccepita in giudizio dall'assistito; - il debitore ammette che l'obbligazione di pagamento non è stata estinta; - il debitore fa intendere che il debito è stato pagato o comunque ne nega l'esistenza. Sia per la prescrizione presuntiva che per quella decennale la relativa eccezione non è rilevabile d'ufficio dal giudice, pertanto deve essere eccepita tempestivamente dal debitore nel corso di un giudizio e può anche essere rinunciata da parte del debitore medesimo. Fonte: PO CNDCEC 1° agosto 2022 n. 135
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