lunedì 08/08/2022 • 06:00
La perdita dei requisiti di mutualità prevalente da parte di una cooperativa, conseguente alla modificazione ovvero alla soppressione delle clausole antilucrative, non comporta l'obbligo della società di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti. Questa la Corte di Cassazione con ordinanza 28 luglio 2022, n. 23602.
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Un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha negato la devoluzione ad esso del patrimonio sociale di una cooperativa. La società aveva modificato le clausole mutualistiche, con particolare riferimento al divieto di distribuzione delle riserve tra i soci e alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. Secondo il Fondo mutualistico, la cooperativa, in base a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, avrebbe dovuto devolvere il patrimonio. La Corte di Cassazione si è pronunciata con l'ordinanza n. 23602 del 28 luglio 2022, respingendo le doglianze del Fondo. Normativa vigente in tema di devoluzione del patrimonio La riforma del diritto societario, avviata dalla legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, ha identificato all'interno della più ampia categoria di società cooperative caratterizzate dal perseguimento dello scopo mutualistico, quelle a mutualità prevalente, distinguendole dalle cooperative diverse. Le cooperative a mutualità prevalente, secondo l'art. 2514 c.c., devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i ...
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